AS 2020 3369
Ordinanza che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel
Ordinanza che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minerali per la benzina e l’olio diesel
del 1° luglio 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali, ordina:
Art. 1 Aliquote d’imposta
1 Per le merci della voce di tariffa 2 2710.1211 (benzina):
a. l’imposta sugli oli minerali ammonta a fr. 453.— per 1000 litri a 15 °C; b. il supplemento fiscale ammonta a fr. 315.20 per 1000 litri a 15 °C. 2 Per le merci delle voci di tariffa 2710.1912, 2710.1919 e 2710.2010 (olio diesel):
a. l’imposta sugli oli minerali ammonta a fr. 481.10 per 1000 litri a 15 °C; b. il supplemento fiscale ammonta a fr. 314.60 per 1000 litri a 15 °C.
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 30 gennaio 20083 che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minera- li per la benzina è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
1° luglio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
RS 641.613