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AS 2020 3549

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) (Diplomatici)

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) (Diplomatici)

Modifica del 12 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viag- giatori del 2 luglio 20201 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. b n. 4

1 Sono esentate dall’obbligo di quarantena di cui all’articolo 2 le persone che:

b. svolgono un’attività assolutamente necessaria per mantenere:

4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2020 alle ore 00.002.

12 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 818.101.27 2 Pubblicazione urgente del 12 agosto 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-2373 3549

Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico RU 2020 internazionale viaggiatori (diplomatici)

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