AS 2020 3599
Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)
Modifica del 12 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 ottobre 20061 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3, parte introduttiva 2 Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 20 per cento del valore della commessa. Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra il valore della commessa del contratto d’esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o delle prestazioni estere. 3 L’ASRE può accordare l’assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizze- ro è inferiore al 20 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l’articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l’artico- lo 6 LARE. A tal fine l’ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:
Art. 4 cpv. 2–4
2 Abrogato
3 Per la garanzia su bond il saggio di garanzia è pari al massimo al 100 per cento dell’importo garantito.
4 Lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.
1 RS 946.101
2020-1952 3599
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. O RU 2020
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa con- tenute decadono.
12 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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