AS 2020 3611
AS 2020 3611
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 26 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 19831 è modificata come segue:
Art. 46 cpv. 4 e 52 Abrogati
Art. 63 Computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria (art. 41 cpv. 4 LADI)
Il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.
1 RS 837.02 2 RU 2020 2875
2020-2437 3611
O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2020
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020 alle ore 00.00 3.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa
contenute decadono.
26 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 Pubblicazione urgente del 26 agosto 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).