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AS 2020 3625

Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO)

Modifica del 12 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 agosto 19951 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza, «commissione di ricorso» e «commissione cantonale di ricor- so» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorità di ricorso», rispettivamente «autorità cantonale di ricorso». 2 In tutta l’ordinanza compreso l’ingresso, laddove senza specificazioni, «legge» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «LTEO».

Art. 4, frase introduttiva Per anno trascorso all’estero secondo l’articolo 4a capoverso 2 LTEO si intendono 12 mesi civili consecutivi durante i quali il cittadino svizzero, indipendentemente dalla sua età:

Art. 5 Militari non incorporati I militari che, secondo l’articolo 60 capoversi 1 e 3 LM2 e l’articolo 6 dell’ordinanza del 29 marzo 20173 sulle strutture dell’esercito, non sono incorporati in una forma- zione, sono assoggettati alla tassa se non prestano il servizio obbligatorio annuale e non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

2020-0916 3625

Tassa d’esenzione dell’obbligo militare. LF RU 2020

Art. 5a Computo dei servizi di protezione civile 1 Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento per il quale è previsto il versamento del soldo secondo l’articolo 41 della legge federale del 20 dicembre 20194 sulla protezione della popo- lazione e sulla protezione civile. 2I giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell’inizio dell’assog- gettamento alla tassa sono computati. 3 Se, conformemente al capoverso 1, è stata raggiunta una riduzione del cento per cento e rimangono altri giorni di servizio di protezione civile non ancora computati, tali giorni sono riportati all’anno successivo.

Art. 8 cpv. 2 e 3

2 Se non può essere applicato il capoverso 1, il reddito conseguito nell’anno di

assoggettamento costituisce la base di calcolo della tassa.

3 Abrogato

Art. 10 Abrogato

Art. 15 Abrogato

Art. 17 cpv. 4 4 Il registro deve essere continuamente aggiornato e rettificato almeno una volta all’anno in base ai dati dei controlli militari e del servizio civile.

Art. 32, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 1 Le comunicazioni e ingiunzioni agli assoggettati, ai loro rappresentanti o ai loro eredi sono fatte per scritto oppure, con il loro consenso, per via elettronica. Se è prevista una sanzione giuridica per il caso in cui non venga ottemperato o non venga ottemperato correttamente a un’ingiunzione, ne deve essere fatta menzione in quest’ultima.

Art. 33, rubrica e cpv. 1 Decisione di esenzione dalla tassa

1 L’assoggettato può chiedere in qualsiasi momento che venga verificato il suo

diritto all’esonero dalla tassa con effetto sulle tassazioni non ancora passate in giudicato.

4 FF 2019 7237

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Tassa d’esenzione dell’obbligo militare. LF RU 2020

Art. 45 cpv. 1

1 Le tasse inferiori a 20 franchi non sono riscosse.

Art. 49 Abrogato

Art. 50 cpv. 2 2 Il rilascio del congedo per l’estero è, di regola, differito se l’assoggettato è in ritardo con il pagamento di: a. tasse fissate con decisione passata in giudicato e scadute; b. tasse dovute in virtù dell’articolo 25 capoverso 3 LTEO; o c. tasse per le quali è stata richiesta la costituzione di garanzie conformemente all’articolo 36 capoverso 1 lettera a LTEO.

Art. 52, rubrica e cpv. 4 Dilazione, pagamento rateale e condono 4 La dilazione o il pagamento rateale sono revocati se non sono soddisfatte le condi- zioni alle quali sono stati concessi.

Titolo prima dell’art. 54 Sezione 7: Rimborso della tassa

Art. 54, rubrica nonché cpv. 2 e 5 Disposizioni generali 2 Il rimborso è effettuato automaticamente sulla base delle segnalazioni del sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) o su segnala- zione dell’Ufficio federale del servizio civile sulla base del sistema d’informazione del servizio civile (E-ZIVI). 5 Le autorità cantonali della tassa possono ridurre l’importo stabilito per il rimborso nonché le restituzioni, detraendo eventuali attestati di carenza di beni, spese d’esecuzione e interessi di mora relativi ad anni di assoggettamento precedenti. È esclusa un’ulteriore compensazione con altri crediti.

Art. 54a Sottoufficiali superiori e ufficiali del servizio di protezione civile 1 I sottoufficiali superiori e gli ufficiali del servizio di protezione civile ricevono il rimborso di una parte o della totalità della tassa d’esenzione per i giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell’obbligo di assoggettamento. 2 Il libretto di servizio o i conteggi dell’indennità di perdita di guadagno sono consi- derati come attestato dei giorni di servizio prestati.

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Tassa d’esenzione dell’obbligo militare. LF RU 2020

3 L’importo del rimborso dipende dal numero di giorni di servizio di protezione

civile effettivamente prestati e computabili a partire dall’anno successivo alla fine dell’assoggettamento alla tassa fino al termine dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Nel calcolo del rimborso si tiene conto dei giorni di servizio di protezione civile prestati in eccesso durante gli 11 anni di assoggettamento alla tassa. 4 Il rimborso per ogni giorno di servizio di protezione civile prestato ammonta alla duecentosettantacinquesima parte dell’importo complessivo delle tasse d’esenzione. 5 Le disposizioni relative al rimborso della tassa a chi ha prestato servizio militare o civile (art. 39 cpv. 3–5 LTEO e art. 54 cpv. 4 e 5 della presente ordinanza) si appli- cano per analogia alle persone che hanno prestato servizio di protezione civile che hanno diritto al rimborso secondo il capoverso 1. 6 Il rimborso è effettuato automaticamente sulla base delle segnalazioni del sistema di gestione del personale della protezione civile (PISA PCi).

Inserire dopo il titolo della sezione 10

Art. 57a Disposizioni transitorie della modifica del …

1 Le modifiche del … della presente ordinanza si applicano per la prima volta

all’anno di assoggettamento 2021.

2 Il primo anno in cui sono computati i giorni di servizio prestati prima

dell’assoggettamento alla tassa conformemente all’articolo 5a capoverso 2 è l’anno di reclutamento 2021. Sono esclusi riporti da anni precedenti. Agli assoggettati che nel 2018, nel 2019 e nel 2020 hanno assolto nello stesso anno sia il reclutamento sia l’istruzione di base e che hanno eventualmente prestato altri giorni di servizio di protezione civile sono computati tutti questi giorni di servizio. 3 L’articolo 5a capoverso 3 si applica per la prima volta al 2020. Sono esclusi riporti da anni precedenti. 4 Il rimborso proporzionale delle tasse d’esenzione secondo l’articolo 54a è conces- so per la prima volta ai sottoufficiali superiori e agli ufficiali del servizio di prote- zione civile che nel 2021, nel corso del loro 41° anno d’età, sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. 5 Il rimborso proporzionale è concesso a tutte le persone alle quali è stato prolungato il periodo di servizio secondo l’articolo 99 capoverso 3 LPPC5.

5 RS 520.1

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

12 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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