AS 2020 3653
AS 2020 3653
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)
Modifica del 5 marzo 2020 approvata dal Consiglio federale il 19 agosto 2020
Il Consiglio dei PF ordina:
I L’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 5 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 14 Messa a concorso (art. 7 LPers) 1 I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione.
2 Eccezionalmente, si può fare a meno di un concorso pubblico nei seguenti casi:
a. per posti di durata determinata fino a un anno; b. per posti che saranno occupati internamente negli istituti del settore dei PF, in particolare in caso di ampliamento delle mansioni o di promozione a una funzione superiore, ad eccezione dei quadri superiori; c. per posti destinati alla rotazione interna (job rotation); d. per posti che saranno occupati nel quadro della reintegrazione professionale da collaboratori ammalati o infortunati e nel quadro dell’integrazione di per- sone disabili. 3 Le direzioni dei due PF e degli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore i dettagli e la ripartizione delle competenze.
1 RS 172.220.113
2019-1531 3653
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4 I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all’articolo 53a dell’ordinanza del 16 gennaio 19912 sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.
Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
2 Il rapporto di lavoro termina senza disdetta:
a. per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; b. al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); c. in caso di decesso del collaboratore.
Art. 20b Risoluzione del rapporto di lavoro in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio 1 In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale, un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto regolarmente per incapacità o inattitudi- ne. La disdetta avviene al più presto: a. in caso di incapacità al lavoro nei primi due anni di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 365 giorni; b. in caso di incapacità al lavoro a partire dal terzo anno di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 730 giorni.
2 In deroga al capoverso 1 il rapporto di lavoro può essere risolto:
a. se la disdetta avviene durante il periodo di prova; b. se la persona interessata viola ripetutamente gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a; c. dopo la scadenza dei periodi di cui all’articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni4, purché prima dell’inizio dell’incapacità al lavoro vi fosse già un motivo di disdetta diverso dall’incapacità o dall’inattitudine dovuta a motivi di salute e l’intenzione di disdire il rapporto di lavoro sia stata comunicata alla persona interessata prima dell’incapacità al lavoro; op- pure d. se l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, purché alla persona interessata sia offerto un lavoro ragio- nevolmente esigibile; in questo caso la disdetta può avvenire al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità.
2 RS 823.111 3 RS 831.10 4 RS 220
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3 La disdetta avviene nel rispetto dei termini di cui all’articolo 20a.
Art. 24 Categorie di collaboratori 1 La classificazione della funzione, la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio dei collaboratori sono gestiti in maniera uniforme secondo le disposizioni degli articoli 25–34.
2 Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente
all’articolo 25, i PF e gli istituti di ricerca possono, d’intesa con il Consiglio dei PF, stabilire la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio in maniera forfettaria per le seguenti categorie di collaboratori: a. posti a tempo determinato il cui scopo principale consiste nella formazione degli interessati o nel loro accesso alla carriera scientifica secondo l’artico- lo 17b capoverso 2 lettere b o c della legge del 4 ottobre 19915 sui PF; b. posti in progetti di ricerca di durata determinata con finanziatori esterni se- condo l’articolo 17b capoverso 2 lettera c della legge sui PF che fanno segui- to alla formazione; c. posti per compiti infrastrutturali di durata determinata.
3 Per le categorie di cui al capoverso 2 l’ammontare dello stipendio si basa sui
requisiti dell’attività, sulle norme dei finanziatori e sulla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all’istituto. Non è consentito scendere al di sotto degli stipendi minimi di cui all’allegato 3 e deve essere prevista un’evoluzione dello stipendio. 4 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.
Art. 25 cpv. 1
1 Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento
della funzione, il servizio competente di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello della griglia delle funzioni riportata nell’allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzio- ne. È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 2.
Art. 26 cpv. 3 e 4 3 D’intesa con il Consiglio dei PF, in singoli casi è possibile concedere stipendi fino al 10 per cento superiori all’importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere in servizio collaboratori particolarmente qualificati. 4 I capoversi 1–3 non contemplano le categorie di collaboratori di cui all’articolo 24 capoverso 2. In questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all’articolo 24 capoverso 3.
5 RS 414.110
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Art. 27 cpv. 57 5 Su proposta del PF o dell’istituto di ricerca competente, per determinati gruppi di funzioni il Consiglio dei PF può prevedere un sistema di bonus basato sulla valuta- zione delle prestazioni. L’importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato. 6 I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio interno al quale i dipendenti possono rivolgersi in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni. 7 I capoversi 1–3 non si applicano alle categorie di collaboratori di cui all’articolo 24 capoverso 2. In questo caso l’evoluzione dello stipendio è fissata in base all’articolo
24 capoverso 3.
Art. 35 Abrogato
Art. 36 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio e computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali (art. 29 e 30 LPers) 1 I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire lo stipendio secondo le disposizioni di cui agli articoli 36–36c. 2 Per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio è indispensabile soddisfare gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4. 3 I due PF e gli istituti di ricerca possono adempiere l’obbligo di retribuire il lavora- tore stipulando un’assicurazione equivalente a favore dei collaboratori. 4 Le prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicu- razione contro gli infortuni (SUVA) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale il collaboratore ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio compren- sivo delle prestazioni computate dell’assicurazione militare, della SUVA o di un’al- tra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale il collaboratore aveva diritto prima della riduzione.
Art. 36a Obbligo di collaborazione del collaboratore in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio 1 In caso di assenze di durata superiore a tre giorni consecutivi, i collaboratori invia- no di propria iniziativa al servizio competente un certificato medico.
2 In casi motivati il servizio competente può:
a. richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza o prorogare i termini; b. ordinare una visita di controllo presso un medico di fiducia per valutare la capacità lavorativa.
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3 I collaboratori sono tenuti a collaborare ai provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 47a. In particolare devono seguire le disposizioni mediche, sottoporsi alle visite di controllo del medico di fiducia ordinate dal datore di lavoro e, su ri- chiesta, autorizzare i medici curanti a fornire informazioni al medico di fiducia. 4 Durante il periodo di incapacità al lavoro, prima di recarsi all’estero il collabora- tore deve inviare una comunicazione scritta al servizio preposto di cui all’articolo 3 indicando il luogo di soggiorno e allegando un certificato del medico curante.
Art. 36abis Durata ed entità del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio 1 Il diritto allo stipendio in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio inizia il primo giorno della malattia o dell’infortunio. Dura fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia al massimo: a. fino alla fine del termine di disdetta, se il rapporto di lavoro è disdetto duran- te il periodo di prova; b. 365 giorni nei primi due anni di servizio dopo la fine del periodo di prova; c. 730 giorni a partire dal terzo anno di servizio. 2 I giorni in cui i collaboratori sono totalmente o parzialmente incapaci di lavorare sono computati nello stesso modo sulla durata del diritto allo stipendio. 3 In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio il collaboratore riceve l’intero stipendio lordo comprese le indennità. A partire dal 366° giorno viene ver- sato il 90 per cento dello stipendio lordo. Eventuali indennità legate ai compiti sono ridotte nella stessa misura. 4 Il diritto allo stipendio dei collaboratori con un rapporto di lavoro di durata deter- minata si estingue alla scadenza del contratto qualora tale termine sia anteriore a quello menzionato al capoverso 1. 5 Per i collaboratori remunerati con stipendio orario il diritto allo stipendio si basa sullo stipendio dell’orario di lavoro regolare disciplinato contrattualmente, altrimenti si basa sullo stipendio medio percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’incapa- cità al lavoro. Se prima dell’incapacità al lavoro il collaboratore è stato occupato per meno di 12 mesi, si applica come base lo stipendio medio che ha percepito durante il periodo in cui è stato occupato.
Art. 36b Riduzione o soppressione delle prestazioni 1 Qualora un collaboratore non adempia o adempia solo in parte gli obblighi di col- laborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4, le prestazioni possono essere ridotte o, in casi gravi, soppresse. 2 Inoltre le prestazioni possono essere ridotte qualora un collaboratore abbia contrat- to una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligen- za, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall’ordinario o si sia avven- turato in un’impresa rischiosa.
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Art. 36c Interruzione e nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1 Se dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro un collaboratore riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupazione, i periodi di cui all’arti- colo 36abis capoverso 1 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto. 2 Una volta scaduti i termini per il pagamento dello stipendio di cui all’artico- lo 36abis capoverso 1, in caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito della ricomparsa di una malattia o di conse- guenze di un infortunio, i termini ricominciano a decorrere a condizione che prece- dentemente il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di oc- cupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Non sono prese in considerazione le assenze per malattia o infortunio che ammontano complessivamente a meno di
30 giorni civili.
3 In caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infor- tunio dopo la scadenza dei termini per il pagamento dello stipendio di cui all’artico- lo 36abis e prima che il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi, fino al quinto anno di servizio sussiste il diritto al pagamento dello stipendio nella misura del 90 per cento dello stipendio lordo per un periodo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un periodo di 180 giorni.
Art. 39 cpv. 1 lett. a 1 In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professio- nale equivalente si ha diritto: a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS 6;
Art. 39a cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2 1 Il servizio competente di cui all’articolo 2 chiede per i collaboratori il versamento di una prestazione d’invalidità professionale secondo il RP-PF 17 se: b. dalla verifica del medico di fiducia svolta su richiesta del servizio competen- te di cui all’articolo 2 emerge che per motivi di salute il collaboratore è in- capace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l’attività esercita- ta finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile da lui; 2 I dettagli della prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l’importo della stessa si basano sul RP-PF 1.
6 RS 831.10 7 RS 172.220.142.1
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Art. 40 Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1 In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo complessivo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni ai sensi degli articoli 41– 2 Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni o una persona con cui la persona defunta ha convissuto prima del decesso. In assenza di tali superstiti, sono considerati superstiti altre persone verso le quali la persona defunta ha adempiuto un obbligo di assistenza.
Art. 41 cpv. 4 Abrogato
Art. 41°, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva
Prestazioni che integrano l’assegno familiare cantonale (art. 31 cpv. 1–3 LPers) 1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l’assegno familiare cantonale, nella misura in cui questo è inferiore a:
Art. 42 cpv. 2 2 Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 24, 26, 27, 29 e 31.
Art. 43 cpv. 3 Abrogato
Art. 45 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 47 Verifica di un medico di fiducia Per chiarimenti d’ordine medico e misure di medicina del lavoro il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca ricorrono alla verifica di un medico di fiducia.
Art. 47a Provvedimenti d’integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca promuovono la reintegrazione nel processo lavorativo. Nel caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortu- nio del collaboratore, il servizio competente di cui all’articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel
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mondo del lavoro (provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati. 2 In caso di permanente incapacità parziale al lavoro occorre verificare se è possibile proseguire il rapporto di lavoro con un tasso di occupazione ridotto o in un altro posto conforme alla capacità lavorativa residua del collaboratore.
Art. 51 cpv. 3 e 5 3 I giovani hanno diritto a sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d’età. 5 In linea di massima le vacanze devono essere prese nell’anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d’intesa con il superiore è possibile concordare una deroga.
Art. 52 cpv. 2 lett. d
2 Sono computati come tempo di lavoro:
d. per le prime cure e l’organizzazione delle cure succes- il tempo necessario sive di malati all’interno della propria economia fino a 3 giorni domestica o dei propri genitori, a condizione che non per ogni evento vi siano altre possibilità di custodia
Art. 53a Tutela degli interessi della Confederazione, del Consiglio dei PF, dei due PF e degli istituti di ricerca 1 I collaboratori adempiono i compiti indipendentemente dagli interessi personali ed evitano conflitti tra i loro interessi privati e quelli della Confederazione, del Consi- glio dei PF, dei due PF e degli istituti di ricerca. 2 Il servizio competente di cui all’articolo 2 garantisce che i collaboratori uniti in matrimonio, conviventi, imparentati o affini siano impiegati in modo tale che non collaborino direttamente o che non siano direttamente subordinati l’uno all’altro. I collaboratori che intrattengono relazioni di questo tipo devono comunicarlo ai propri superiori.
Art. 53b Ricusazione 1 I collaboratori devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L’impressione di parzialità è motivo sufficiente di ricusazione.
2 Sono considerati motivi di parzialità segnatamente:
a. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi; b. la partecipazione finanziaria a una persona giuridica che partecipa a un affa- re o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi;
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c. l’esistenza di un’offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi. 3 I collaboratori presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di parzialità inevitabili. In caso di dubbio, la decisione in merito alla ricusazione spetta ai supe- riori.
2bis D’intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere fornita al di fuori del posto di lavoro. 3 In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all’estero è computato il tempo di lavoro conve- nuto.
Art. 54a Documentazione del tempo di lavoro e delle assenze (art. 17a LPers) 1 Tutti i collaboratori sono tenuti a documentare le assenze per vacanze, congedi, maternità, malattia, infortunio, servizio militare, servizio di protezione civile e ser- vizio civile nonché i congedi pagati concessi in base ai premi di fedeltà. 2 Per il resto il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, nel loro settore e in base al diritto vigente, la documentazione del tempo di lavoro e delle assenze, nonché i dettagli relativi ai modelli di orario di lavoro, al servizio a turni e di picchetto e al riporto, alla compensazione e al pagamento dei saldi per vacanze, congedi, ore supplementari e lavoro straordinario.
Art. 55 cpv. 1, 36
1 Concerne soltanto il testo francese
3 Le ore supplementari vanno compensate con tempo libero della medesima durata.
4 Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. 4bis Per la compensazione e la retribuzione del lavoro straordinario si applicano le disposizioni della legge federale del 13 marzo 19648 sul lavoro.
5 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo
100 ore supplementari per anno civile e vengano riportate all’anno civile seguente al massimo 100 ore. 6 Il pagamento delle ore supplementari può essere escluso dal contratto di lavoro dei quadri.
8 RS 822.11
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Art. 56 Occupazioni accessorie dei collaboratori 1 I collaboratori comunicano ai loro superiori gerarchici tutte le cariche pubbliche e le attività svolte dietro pagamento che esercitano al di fuori del loro rapporto di lavoro, in particolare gli obblighi d’insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d’amministrazione e altre prestazioni. 2 Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interesse o se potrebbero danneggiare la reputazione del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca. 3 L’esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 2 necessita dell’au- torizzazione se: a. esse occupano i collaboratori in una misura tale da diminuire le loro presta- zioni nell’ambito del rapporto di lavoro con il Consiglio dei PF, i due PF o gli istituti di ricerca, in particolare se il tempo complessivamente dedicato all’attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno; b. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi derivanti dal rapporto di lavoro o con gli interessi del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca; c. il collaboratore intende utilizzare l’infrastruttura disponibile sul posto di la- voro. 4 Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti di interesse, l’autorizzazione è vincolata al rispetto di condizioni o requisiti adeguati oppure negata. Possono sussistere conflitti di interesse in particolare per le attività seguenti: a. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti previsti dal rapporto di lavoro; b. attività collegate a mandati svolti per conto del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca o che questi ultimi devono attribuire in un prossimo futuro. 5 La comunicazione o la domanda di autorizzazione deve essere presentata al supe- riore gerarchico in tempo utile prima dell’inizio dell’occupazione. In entrambi i documenti è precisato: a. il tipo di occupazione accessoria e la durata; b. l’onere temporale previsto; c. il tipo e l’estensione dell’utilizzo dell’infrastruttura; d. eventuali conflitti di interesse.
1 Nell’esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accetta- re né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali o che potrebbero condurre a un rapporto di
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dipendenza. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.
2 In caso di dubbio decide il superiore gerarchico.
Art. 58a cpv. 3, frase introduttiva 3 Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, sulla base dell’esito dell’in- chiesta, disporre le seguenti misure:
Art. 62, rubrica
Autorità interna di ricorso e procedura (art. 37 cpv. 3 legge sui PF)
Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 5 marzo 2020 I diritti allo stipendio in caso di malattia o infortunio maturati prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 marzo 2020 si basano sul diritto previgente.
II Gli allegati 1 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.
5 marzo 2020 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Michael O. Hengartner
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Allegato 1 (art. 25 cpv. 1)
Griglia delle funzioni del settore dei PF Cod ice F u n z ion i L ivelli F unzio ni s c ie nt if ic he 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 1 A ssist ent e scient if ico
1011-06 Profilo dei requisiti
10 2 C o llab o r at o r e scient if ico e co llab . scient . sup er io r e
1021-07 Profilo dei requisiti I 1022-08 Profilo dei requisiti II 1023-09 Profilo dei requisiti III 1024-10 Profilo dei requisiti IV
10 3 C o llab o r at o r e scient if ico co n f unz io ni d ir et t ive
1031-10 Profilo dei requisiti I 1032-11 Profilo dei requisiti II 1033-12 Profilo dei requisiti III 1034-13 Profilo dei requisiti IV
111 R esp o nsab ile d i g r up p o scient if ico
1111-09 Profilo dei requisiti I 1112-10 Profilo dei requisiti II 1113-11 Profilo dei requisiti III
112 R esp o nsab ile d i unit à scient if ica
1121-11 Profilo dei requisiti I 1122-12 Profilo dei requisiti II 1123-13 Profilo dei requisiti III F unzio ni di s uppo rt o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 1/ 3 0 1 C o llab o r at o r e d el sup p o r t o
2011/3011-01 Profilo dei requisiti I 2012/3012-02 Profilo dei requisiti II 2013/3013-03 Profilo dei requisiti III 202/302/402 A d d et t o al sup p o r t o 2021/3021/4021-03 Profilo dei requisiti I 2022/3022/4022-04 Profilo dei requisiti II 2023/3023/4023-05 Profilo dei requisiti III 203/303/403 Sp ecialist a d el sup p o r t o I 2031/3031/4031-05 Profilo dei requisiti I 2032/3032/4032-06 Profilo dei requisiti II 2033/3033/4033-07 Profilo dei requisiti III 204/304/404 Sp ecialist a d el sup p o r t o II 2041/3041/4041-07 Profilo dei requisiti I 2042/3042/4042-08 Profilo dei requisiti II 2043/3043/4043-09 Profilo dei requisiti III 2044/3044/4044-10 Profilo dei requisiti IV
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Cod ice F u n z ion i L ivelli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50 1 R esp o nsab ile d i g r up p o
5011-04 Profilo dei requisiti I 5012-05 Profilo dei requisiti II 5013-06 Profilo dei requisiti III
50 2 R esp o nsab ile d i unit à
5021-06 Profilo dei requisiti I 5022-07 Profilo dei requisiti II 5023-08 Profilo dei requisiti III 5024-09 Profilo dei requisiti IV
50 3 R esp o nsab ile d i set t o r e
5031-09 Profilo dei requisiti I 5032-10 Profilo dei requisiti II 5033-11 Profilo dei requisiti III 5034-12 Profilo dei requisiti IV F unzio ni m a na ge ria li e di s t a t o m a ggio re 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
601 Sp ecialist a
6011-11 Profilo dei requisiti I 6012-12 Profilo dei requisiti II 6013-13 Profilo dei requisiti III 6014-14 Profilo dei requisiti IV
602 F unz io ni d ir et t ive
6021-11 Profilo dei requisiti I 6022-12 Profilo dei requisiti II 6023-13 Profilo dei requisiti III 6024-14 Profilo dei requisiti IV
603 F unz io ni d ir et t ive ( d iver si set t o r i)
6031-13 Profilo dei requisiti I 6032-14 Profilo dei requisiti II 6033-15 Profilo dei requisiti III
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Allegato 3 (art. 24 cpv. 3) Retribuzioni forfettarie del settore dei PF (Stipendi minimi per i collaboratori con retribuzione forfettaria secondo l’articolo 24 capoverso 3)
Sono considerati stipendi minimi i seguenti importi annui lordi:
1. Dottorandi 47 040 fr.
(tenendo conto del tempo concesso per redigere la tesi di dottorato, indipendentemente dal tasso di occupazione; se lo stipendio è finan- ziato da diverse fonti l’importo complessivo deve raggiungere lo sti- pendio minimo)
2. Postdottorandi 80 000 fr.
(impiegati al 100%)
3. Altri collaboratori (impiegati al 100%)9
a) senza dottorato 40 000 fr. b) con dottorato 68 630 fr.
9 La categoria «Altri collaboratori» comprende: collaboratori laureati che non intendono conseguire il dottorato; collaboratori in possesso di un dottorato che non adempiono i requisiti della categoria «Postdottorandi» per quanto concerne la durata dell’impiego e il periodo di permanenza, nonché i collaboratori tecnici e il personale ausiliario
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