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AS 2020 3671

Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria

Ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP)

del 19 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, definizione e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le misure preventive volte a garantire l’approv- vigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (art. 2 lett. b LAP). Tali misure devono assicurare: a. l’approvvigionamento di acqua potabile il più a lungo possibile; b. la disponibilità di acqua potabile in quantità sufficiente e in ogni momento; c. la prevenzione o la rimozione rapida delle situazioni di grave penuria. 2 Per acqua potabile si intende l’acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari. 3 La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di utilità pubblica che assicurano l’approvvigionamento di acqua potabile come pure ai servizi incaricati dello smalti- mento delle acque, nella misura in cui tale smaltimento possa mettere in pericolo l’approvvigionamento di acqua potabile.

RS 531.32

2019-4078 3671

Garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni RU 2020

Art. 2 Quantità minime

1 In una situazione di grave penuria, devono essere sempre disponibili almeno le

seguenti quantità di acqua potabile: a. fino al terzo giorno: il più possibile; b. dal quarto giorno:

1. per le economie domestiche, almeno 4 litri per persona e al giorno,

2. per strutture quali ospedali, istituti, carceri, scuole, aziende agricole e

aziende che producono beni d’importanza vitale: almeno la quantità stabilita dal Cantone. 2 I Cantoni possono prescrivere la messa a disposizione di quantità supplementari di acqua potabile. 3 La quantità di acqua potabile necessaria globalmente viene calcolata per ogni zona di approvvigionamento sulla base dei dati aggiornati relativi al numero di abitanti, di aziende agricole e di aziende che producono beni d’importanza vitale.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 3 Principio 1 I Cantoni provvedono a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situa- zioni di grave penuria.

2 Per adempiere i loro compiti possono collaborare con altri Cantoni.

Art. 4 Misure preparatorie 1 I Cantoni allestiscono un inventario digitale degli impianti di approvvigionamento idrico, delle falde freatiche e delle sorgenti che si prestano a garantire l’approvvigio- namento di acqua potabile. L’inventario deve contenere in particolare indicazioni su: a. la portata e la qualità delle falde freatiche; b. le captazioni di acqua di laghi e di fiumi; c. i pozzi di captazione in falda e le captazioni di sorgenti; d. i serbatoi e gli impianti di pompaggio; e. le reti di distribuzione e le fontane a getto continuo di acqua potabile; f. le captazioni di emergenza di acque sotterranee e le trivellazioni di prospe- zione acquifera. 2 I Cantoni designano gli impianti indispensabili per l’approvvigionamento in base a una valutazione dei rischi. 3 Designano i Comuni che in situazioni di grave penuria devono garantire, da soli o insieme ad altri Comuni, l’approvvigionamento di acqua potabile in una determinata zona di approvvigionamento.

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4 Elaborano in base all’inventario cartine digitali e le aggiornano periodicamente. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) stabilisce le disposizioni necessarie a tale scopo.

5 L’inventario e le cartine digitali vengono classificati CONFIDENZIALE confor-

memente all’articolo 6 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 4 luglio 2007 3 sulla protezione delle informazioni (OPrI). 6 I Cantoni stabiliscono la ripartizione dei compiti tra Cantone, organizzazione di crisi, Comuni e fornitori di acqua per gestire una situazione di grave penuria. Garan- tiscono l’informazione della popolazione e il coordinamento tra gli attori coinvolti nella gestione della grave penuria.

Art. 5 Depositi e acquisto di materiale Se le quantità minime di cui all’articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla creazione di depositi regionali e all’acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell’acqua.

Sezione 3: Compiti dei gestori degli impianti di approvvigionamento idrico

Art. 6 Principi 1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure necessarie a evitare situazioni di grave penuria. 2 Per adempiere i loro compiti i gestori degli impianti di approvvigionamento idrico operanti in una stessa zona di approvvigionamento collaborano sul piano organizza- tivo e tecnico su ordine dell’autorità cantonale competente.

Art. 7 Piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile 1I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano un piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2 Il piano deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a. il bilancio delle quantità di acqua; b. i possibili pericoli e danni considerati nella pianificazione; c. il tipo e l’entità delle misure; d. la successione temporale dell’esecuzione delle misure; e. la collaborazione con le autorità competenti e gli organismi d’intervento. 3 Il piano deve essere sottoposto all’autorità cantonale competente per approvazione.

3 RS 510.411

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4 È classificato CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 6 capoverso 1 let-

Art. 8 Documentazione 1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico allestiscono ciascuno una documentazione per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2 Tale documentazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a. le misure immediate per rimuovere le turbative; b. le basi per il calcolo delle quantità minime necessarie; c. il materiale di riserva e di riparazione; d. l’inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde frea- tiche; e. i piani d’intervento e i capitolati d’oneri del personale, nonché gli avvisi per la popolazione; f. i piani d’intervento del mutuo aiuto regionale e interregionale. 3I gestori degli impianti di approvvigionamento controllano periodicamente la correttezza e la completezza della documentazione. 4 Mettono gratuitamente a disposizione dell’autorità cantonale competente, dietro sua richiesta, una copia della documentazione.

5 La documentazione è classificata CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 6

capoverso 1 lettera d OPrI5.

Art. 9 Analisi della qualità dell’acqua potabile 1I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico devono intensificare le analisi della qualità dell’acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2 I Cantoni forniscono il necessario sostegno.

Art. 10 Formazione, formazione continua ed esercitazioni I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono a organizzare regolarmente formazioni, formazioni continue ed esercitazioni.

Art. 11 Materiale di riserva e di riparazione

1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia

disponibile il materiale di riserva e di riparazione necessario a garantire l’approv-

4 RS 510.411 5 RS 510.411

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vigionamento di acqua potabile, compresi i prodotti di disinfezione e di decontami- nazione.

2 Il materiale deve essere protetto da influssi dannosi esogeni.

Art. 12 Misure edili, d’esercizio e organizzative 1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure edili, d’esercizio e organizzative necessarie per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

2 Provvedono in particolare affinché:

a. sia possibile ricorrere a sorgenti e a captazioni di emergenza o sia garantito l’apporto sufficiente di acqua potabile in caso di guasto parziale o totale del- la rete di distribuzione; b. gli impianti siano protetti per quanto possibile contro i danni; c. la zona di approvvigionamento disponga almeno di un’ulteriore fonte di ap- provvigionamento indipendente dal punto di vista idrologico; d. gli impianti di approvvigionamento limitrofi possano essere collegati me- diante condutture di raccordo; e. l’accesso agli impianti sia impedito a qualsiasi persona non autorizzata.

3 Verificano periodicamente l’efficacia delle misure.

Sezione 4: Compiti dei gestori degli impianti di smaltimento delle acque

Art. 13 I gestori degli impianti di smaltimento delle acque provvedono affinché i loro im- pianti non pregiudichino l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria ed eventuali incidenti che si producono all’interno di essi non pertur- bino l’approvvigionamento di acqua potabile.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

2 L’UFAM e il settore Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese

effettuano regolarmente rilevamenti sullo stato delle misure preparatorie.

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Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 20 novembre 19916 sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RU 1991 2517, 2017 3179