AS 2020 3679
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)(Grandi manifestazioni)
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Grandi manifestazioni)
Modifica del 2 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio ai servizi cantonali competenti per l’identificazione e l’informazione delle persone sospette contagiate conformemente all’articolo 33 LEp.
Art. 6, rubrica e cpv. 2–4 Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo
1000 persone
2 Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un massimo di 1000 visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.
3 Alle manifestazioni private con un massimo di 300 persone, segnatamente gli
eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona responsabile del rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e al comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamen- to raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmet- tere i dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
1 RS 818.101.26
2020-2636 3679
Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Grandi manifestazioni) RU 2020
4 Abrogato
Art. 6a Disposizioni particolari per le grandi manifestazioni 1 Chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. 2 Nelle grandi manifestazioni per il settore destinato agli spettatori vige l’obbligo di stare seduti. I posti a sedere devono essere assegnati ai singoli visitatori. In caso di manifestazioni all’aperto, per determinati settori destinati agli spettatori, segnata- mente in spazi liberi, i Cantoni possono autorizzare eccezionalmente posti in piedi, sempreché questi siano suddivisi in settori e siano previsti ulteriori provvedimenti di protezione.
3 L’autorizzazione è rilasciata se:
a. la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permet- te lo svolgimento della manifestazione; b. il Cantone dispone delle capacità necessarie per l’identificazione e l’infor- mazione di persone sospette contagiate conformemente all’articolo 33 LEp; c. l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 4 basato su un’analisi dei rischi della grande manifestazione e prevede i provvedi- menti necessari. 4 Chi intende svolgere ripetutamente manifestazioni dello stesso tipo in una struttura può farne richiesta in un’unica domanda. 5 I Cantoni revocano un’autorizzazione rilasciata o emanano ulteriori limitazioni se:
a. la situazione epidemiologica è peggiorata a tal punto che lo svolgimento del- la manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità ne- cessarie di cui al capoverso 3 lettera b non possono più essere garantite; o b. un organizzatore di più manifestazioni dello stesso tipo non ha rispettato i provvedimenti previsti nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro. 6 Le associazioni di categoria nazionali possono presentare i loro piani di protezione quadro per consultazione al servizio federale competente.
Art. 6b Prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe professionistiche Per le competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori, il piano di protezione di cui all’articolo 6a capoverso 3 lettera c deve prevedere quanto segue: a. il flusso di persone, segnatamente nei settori d’accesso, in quelli destinati alle pause e nei settori dei bagni, deve essere organizzato a livello spaziale e temporale in modo tale che sia rispettato per quanto possibile il necessario distanziamento; nel settore di accesso antistante allo stadio la gestione del
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flusso di persone deve avvenire in accordo con le locali forze di sicurezza e imprese di trasporto; b. il settore destinato agli spettatori deve essere completamente separato da quello in cui si svolge la competizione; c. gli spettatori e il personale che ha contatto con loro devono indossare una mascherina facciale all’interno dello stadio e nel settore d’accesso allo sta- dio, salvo durante il tempo necessario al consumo di alimenti e bevande; fanno inoltre eccezione:
1. i bambini fino al compimento dei 12 anni,
2. gli spettatori che possono dimostrare che per motivi particolari, in par-
ticolare medici, non possono indossare una mascherina facciale; d. per quanto riguarda i posti per gli spettatori vale quanto segue:
1. l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione stabilisce il nu-
mero massimo di posti a sedere disponibili, in funzione delle condizioni locali, dello specifico piano di protezione presentato e della situazione epidemiologica. Tale numero non può superare i 2/3 di tutti i posti a se- dere,
2. per gli spettatori vige l’obbligo di stare seduti; i posti a sedere devono
essere assegnati ai singoli spettatori; e. per l’offerta di ristorazione vale quanto segue:
1. agli spettatori è consentito consumare alimenti o bevande esclusiva-
mente nel settore dei posti a sedere delle strutture di ristorazione e sedu- ti al proprio posto,
2. la vendita e il consumo di bevande alcoliche devono essere limitati
dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione in modo tale da non compromettere il rispetto del piano di protezione da parte degli spettatori; f. non è consentito vendere o cedere contingenti di posti ai sostenitori della squadra ospite; g. il personale a contatto con gli spettatori deve essere istruito in relazione all’attuazione dei provvedimenti; h. gli spettatori devono essere informati regolarmente sui provvedimenti in vigore, in particolare mediante manifesti, videoproiezioni e ripetuti annunci; i. la procedura in casi di infezione sospetta o confermata tra gli spettatori deve essere definita in accordo con le autorità cantonali competenti; j. le infrazioni degli spettatori ai provvedimenti previsti nel piano di protezione devono essere contrastate adeguatamente.
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Art. 6c Disposizioni particolari per le manifestazioni politiche e della società civile Per le manifestazioni politiche e della società civile non si applicano gli articoli 4–6a. I partecipanti devono indossare solo una mascherina facciale; fanno eccezione: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. i partecipanti che possono dimostrare che per motivi particolari, in partico- lare medici, non possono indossare una mascherina facciale.
Art. 13 È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2, 6 capoversi 2 e 3 o 6b; b. svolge una grande manifestazione di cui all’articolo 6a senza la necessaria autorizzazione o derogando al piano di protezione autorizzato.
Art. 15 cpv. 5 5 In deroga al capoverso 4, l’articolo 13 lettera b ha effetto a tempo indeterminato.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.
2 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
4 Registrazione dei dati di contatto
4.4bis Il gestore o l’organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.
5 Provvedimenti particolari per manifestazioni con oltre
300 persone
5.1bis Non è consentito l’ingresso di persone ammalate di COVID-19 o che presen- tano sintomi da COVID-19. Devono essere adottate misure adeguate a tale scopo, segnatamente l’obbligo di autocertificazione dei visitatori nonché il rifiuto dell’ingresso di persone con sintomi riconoscibili manifestamente.
6 Piani di protezione per grandi manifestazioni
I piani di protezione per grandi manifestazioni devono inoltre contenere in particola- re quanto segue: a. la prova che i provvedimenti contrastano efficacemente i pericoli della grande manifestazione indicati nell’analisi dei rischi, segnatamente per quanto riguarda:
1. il tipo di manifestazione,
2. la visita o la partecipazione di gruppi di persone particolarmente a ri-
schio,
3. i comportamenti tipici dei visitatori e dei partecipanti,
4. le circostanze locali e infrastrutturali del luogo della manifestazione,
5. i settori in cui presumibilmente non può essere rispettata la distanza o in
cui sono da attendersi assembramenti di persone,
6. l’arrivo e la partenza di visitatori e partecipanti (trasporti pubblici, mez-
zi di trasporto privati, strutture di ristorazione usualmente frequentate prima o dopo la manifestazione); b. la regolamentazione dei flussi di persone nel settore di accesso antistante al luogo o alla struttura in cui si svolge la manifestazione, in accordo con le lo- cali forze di sicurezza e imprese di trasporto; c. la regolamentazione dei flussi di persone in tutti i settori all’interno del luogo o della struttura in cui si svolge la manifestazione, che sono accessibili ai visitatori e ai partecipanti, in particolare all’ingresso, durante le pause e al termine della manifestazione;
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d. le misure per evitare l’ingresso di persone ammalate di COVID-19 o che presentano sintomi da COVID-19; e. la descrizione della separazione tra i settori destinati ai visitatori e quelli del palco o in cui si svolge la competizione sportiva; f. le limitazioni in relazione all’occupazione dei posti a sedere, in particolare il numero di posti a sedere messi a disposizione e quelli da lasciare liberi; g. la procedura per la registrazione dei dati di contatto dei visitatori e dei parte- cipanti, compresi i numeri di posto e le indicazioni dei settori, nonché i provvedimenti volti a garantire la correttezza dei dati registrati e il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati; h. le prescrizioni concernenti il rispetto e il controllo del necessario distanzia- mento o l’uso di mascherine facciali nei settori d’accesso, in quelli destinati alle pause e nei settori dei bagni nel luogo della manifestazione nonché nel settore destinato agli spettatori; i. la procedura da seguire in presenza di casi infezione sospetta o confermata tra i visitatori, i partecipanti o il personale che ha contatto con il pubblico; j. i provvedimenti relativi alla distribuzione di alimenti e bevande e alla risto- razione, comprese le regole concernenti la vendita di bevande alcoliche; k. le misure di igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, pulizie periodiche, areazione; l. le istruzioni sul comportamento destinate ai partecipanti; m. i provvedimenti per informare i visitatori e i partecipanti sulle misure di igiene e di comportamento in vigore, in particolare sulla procedura da segui- re nel caso di un’infezione di cui si viene a conoscenza dopo la manifesta- zione; n. i provvedimenti per l’istruzione del personale in relazione ai provvedimenti in vigore, al riconoscimento di sintomi da COVID-19 e la procedura da se- guire in caso di sospetto d’infezione nel pubblico; o. la procedura da seguire in caso di infrazioni alle prescrizioni del piano di protezione da parte di visitatori e partecipanti.