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AS 2020 3717

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA)

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA)

Modifica del 26 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è modificata come segue:

Art. 1 lett. b La presente ordinanza disciplina: b. la preparazione degli impieghi nonché il reclutamento e la formazione del personale;

Art. 2 cpv. 1 1 Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27,

113 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers).

Art. 4 cpv. 1 lett. d 1 I servizi competenti per decidere in qualità di datori di lavoro e assistere le persone occupate negli impieghi vengono designati dai seguenti dipartimenti: d. il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il DFAE, per gli impieghi del personale dell’Amministrazione federale delle dogane.

2020-0148 3717

Personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento RU 2020

Art. 6 cpv. 2 lett. c e d 2 I seguenti uffici sono autorizzati a concludere trattati internazionali in merito a questioni tecniche e amministrative inerenti al proprio settore di attività: c. l’Aggruppamento Difesa e il Settore politica di sicurezza del DDPS nell’am- bito dei rispettivi compiti; d. l’Amministrazione federale delle dogane del DFF per l’impiego del proprio personale;

Inserire dopo il titolo del capitolo 2

Art. 6a Reclutamento e esame dell’idoneità 1 Il servizio competente è responsabile del reclutamento del personale. Determina la procedura di reclutamento e definisce i criteri relativi all’idoneità e ai requisiti.

2 Può svolgere esami dell’idoneità.

Art. 7, rubrica e cpv. 1 Preparazione all’impiego 1 Il servizio competente prepara il personale all’impiego. Secondo i contenuti, la natura e l’urgenza dell’impiego, tale preparazione può consistere in misure d’introduzione e di formazione. Gli aspetti della preparazione all’impiego rilevanti per la sicurezza possono essere considerati anche per le persone di accompagnamen- to (coniuge, partner registrato o convivente) e i figli, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare.

Art. 11 (concerne soltanto il testo francese ad eccezione della nota a piè di pagina) La persona in via d’assunzione deve compilare un questionario medico. Deve sotto- porsi alle visite mediche e ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal servizio medico dell’Amministrazione federale3 o dal servizio competente per l’impiego.

Art. 13 cpv. 1 1 Il servizio competente può vincolare il contratto di lavoro alla condizione che il candidato rinunci a farsi accompagnare durante l’impiego dalla persona di accompa- gnamento e dai figli. Esso tiene conto della durata dell’impiego, della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro nel luogo d’impiego, nonché delle opportunità di formazione per i figli. La possibilità di operare un ricongiungimento familiare è menzionata espressamente nel contratto.

3 Health & Medical Service (HMS)

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Art. 14 cpv. 2 e 3

2 Il dipartimento competente assegna ogni funzione a una classe di stipendio. La

valutazione delle funzioni della classe di stipendio 32 o di una classe superiore sottostà all’approvazione del DFF.

3 Abrogato

Art. 16 cpv. 1 1 Il servizio competente può concedere aumenti di stipendio in caso di impieghi di durata almeno pari a un anno oppure se la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore.

Art. 18 cpv. 3 e 4 3 Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve superare i 900 franchi al mese.

4 Abrogato

Art. 19 cpv. 2 e 3 2 Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve sperare i 900 franchi al mese.

3 Abrogato

Art. 20 Indennità versate da terzi Le indennità versate da un Paese, da un’organizzazione internazionale o da terzi devono essere comunicate senza indugio al servizio competente e vengono compu- tate con quelle previste dalla presente ordinanza e dagli articoli 44, 51 e 51a OPers4.

Art. 21 cpv. 1, nota a piè di pagina, 2 e 3

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 Concerne soltanto il testo francese

3 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 22 cpv. 2

2 Il DFAE coordina, d’intesa con l’AFF, prestazioni complementari adeguate per i

rischi relativi ai costi di cura, invalidità e morte non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare.

4 RS 172.220.111.3

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Art. 24 cpv. 1

1 Ogni anno civile il personale ha diritto a:

a. sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compie il 49° an- no di età; b. sette settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compie il 50° anno di età.

4 Il servizio competente assume i seguenti costi del viaggio di vacanza diretto:

a. per principio: i costi di un viaggio tra il luogo d’impiego e il paese di domi- cilio o di provenienza; b. se la destinazione non coincide con il Paese di domicilio o di provenienza: al massimo i costi di un volo diretto per la Svizzera. 4bis I giustificativi del viaggio di vacanza di cui al capoverso 4 devono essere prodot- ti in ogni caso. Si applicano i prezzi di riferimento della Centrale viaggi della Con- federazione per un viaggio al prezzo più conveniente in classe economica. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3. 5 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, le persone di accompagnamento e i figli hanno diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis. 7 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, il servizio competente può decidere di pagare, al posto di un viag- gio di vacanza per la persona assunta, il viaggio di una persona di accompagnamento o di un figlio in visita nel luogo d’impiego. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis.

Art. 26, rubrica, nonché lett. be, h e i Congedi pagati Il personale ha diritto al massimo a: b. un giorno lavorativo per il proprio matrimonio, compreso il matrimonio civile, o per la registrazione dell’unione domestica; c. dieci giorni lavorativi per la nascita di un figlio proprio (congedo parternità) oppure di quello del partner registrato; questi giorni devono essere presi di seguito o singolarmente, nei dodici mesi successivi alla nascita di uno o più figli; d. tre giorni lavorativi per organizzare la cura di familiari (coniuge, partner re- gistrato, convivente, figli o genitori) colpiti inaspettatamente da una malattia grave o da un infortunio; e. tre giorni lavorativi per il decesso di un familiare di cui alla lettera d;

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h. gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dalle organizzazioni internazionali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose; i. gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dal servizio competente nel caso di impieghi bilaterali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gra- vose.

Art. 27, rubrica e cpv. 2 Viaggi connessi a congedi pagati 2 Per i congedi ai sensi dell’articolo 26 lettere h e i, il servizio competente può scegliere un luogo di riposo per la persona assunta e rimborsarle i costi di viaggio.

Art. 28 cpv. 2 2 Esso organizza il trasporto e ne copre le spese effettive secondo l’allegato 1.

Art. 29 cpv. 1 1 Il servizio competente assume i costi del viaggio diretto andata e ritorno. Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, assume anche i costi comprovati del viaggio della persona di accompa- gnamento e dei figli. Questi costi sono calcolati in conformità degli articoli 45, 46 e

47 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20015 concernente

l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).

Art. 30 Spese per il trasporto degli effetti personali 1 A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce. Essi comprendono sia materiale per l’impiego e la formazione messo a disposizione dal servizio competente sia oggetti privati. 2 Il servizio competente organizza e assume i costi effettivi del trasporto degli effetti personali appartenenti all’impiegato e, se il contratto di lavoro prevede espressamen- te il ricongiungimento familiare, alla persona di accompagnamento e ai figli.

3 Le modalità e l’entità del trasporto sono determinati in base all’allegato 1.

4 I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

5 RS 172.220.111.31

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Art. 31 cpv. 3 3 Il servizio competente può versare un’indennità giornaliera per il vitto che corri- sponda ai costi abituali locali. L’indennità è ridotta a partire dal 61° giorno d’im- piego.

Art. 32 Costi dei viaggi di servizio ordinati Per il rimborso dei costi dei viaggi di servizio ordinati del personale si applicano gli articoli 29 e 30 capoversi 1 e 2.

Art. 33 cpv. 1 1 Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno familiare conformemente all’articolo 51 OPers6.

Art. 35 cpv. 3 3 Su richiesta il servizio competente può rifondere a chi esercita un’attività indipen- dente le spese comprovate derivanti dal mantenimento del proprio ufficio o studio durante il periodo d’impiego. Il servizio competente determina caso per caso il con- tributo mensile. Detto contributo non può superare i 6000 franchi al mese ed è con- cesso al massimo per un anno.

Art. 39 Abrogato

Art. 43 Abrogato

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è abrogato.

6 RS 172.220.111.3

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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

2 L’articolo 14 capoverso 2 e l’abrogazione dell’allegato 2 entrano in vigore il

1° ottobre 2021.

26 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 28 cpv. 2 e 30 cpv. 3)

Trasporto di effetti personali*

1. Paese di provenienza o di domicilio** – Paese d’impiego

Durata fino a più di tre mesi più di un anno più di due anni dell’impiego*** / tre mesi e fino a un anno e fino a due anni persona

persona trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo adulta oppure 50 kg / 0,6 m3 200 kg / 1,2 m3 500 kg trasporto 1000 kg traspor- trasporto ter- trasporto terrestre marittimo o to marittimo o restre terrestre**** terrestre**** trasporto aereo trasporto aereo bambino trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo oppure – – 250 kg trasporto 500 kg trasporto marittimo o marittimo o terrestre***** terrestre***** trasporto aereo trasporto aereo

2. Paese d’impiego – Paese di provenienza o di domicilio**/

Paese d’impiego – Paese d’impiego Durata fino a più di tre mesi più di un anno più di due anni dell’impiego***/ tre mesi e fino a un anno e fino a due anni persona

persona trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo adulta oppure 60 kg / 0,6 m3 200 kg / 1,2 m3 500 kg trasporto 1000 kg traspor- trasporto trasporto terrestre marittimo o to marittimo o terrestre terrestre**** terrestre**** trasporto aereo trasporto aereo bambino trasporto aereo trasporto aereo 1,95 m3 trasporto aereo

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Durata fino a più di tre mesi più di un anno più di due anni dell’impiego***/ tre mesi e fino a un anno e fino a due anni persona

oppure – – 250 kg trasporto 500 kg trasporto marittimo o marittimo o terrestre***** terrestre***** trasporto aereo trasporto aereo

3. Commento ai numeri 1 e 2

* I pesi e i volumi indicati nelle due tabelle si intendono lordi incluso l’imbal- laggio. Determinante per il calcolo dei costi di trasporto è il valore raggiunto per primo. I costi dovuti al superamento di questi valori sono a carico del personale. ** È possibile fare valere il diritto al trasporto per il Paese di provenienza o per il Paese di domicilio; una ripartizione non è possibile. *** Determinante per il calcolo del diritto al trasporto è la durata effettiva dell’impiego all’estero e non la durata del rapporto di lavoro. **** Massimo un container da 20 piedi per famiglia. ***** Contenuto nel container da 20 piedi della famiglia.

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