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AS 2020 3759

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Modifica del 24 agosto 2020

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione della lunghezza è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «apparecchio di misurazione del livello di riempimento» è sostituito con «apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi».

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione della lun- ghezza: a. misure materializzate di lunghezza; b. apparecchi di misurazione della lunghezza; c. apparecchi di misurazione multidimensionali; d. cavalletti dendrometrici; e. impianti di misurazione del legno tondo; f. apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi; g. apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne;

1 RS 941.201

2020-0816 3759

Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2020

h. impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli. 2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi nei depositi per carburanti della Base logistica dell’esercito non sono soggetti alla pre- sente ordinanza.

Art. 3 lett. b, f e fbis Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: b. apparecchio di misurazione della lunghezza: strumento di misurazione che determina la lunghezza di prodotti come tessili, nastri e cavi, durante il mo- vimento di avanzamento del prodotto da misurare; f. apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi: strumento di misurazione che determina automaticamente il livello di riem- pimento di un liquido in un serbatoio fisso in rapporto a una prestabilita al- tezza di riferimento; fbis. apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne: strumento di misurazione che determina automaticamente il livello di riem- pimento di un liquido in autocisterne in rapporto a una prestabilita altezza di riferimento;

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 3: Apparecchi di misurazione della lunghezza e apparecchi di misurazione multidimensionali

Art. 7 cpv. 1 1 Gli apparecchi di misurazione della lunghezza devono soddisfare i requisiti essen- ziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato

2 lettere A e B della presente ordinanza.

Art. 9 cpv. 2 2 Per gli apparecchi di misurazione elettronici o gli apparecchi che contengono un software è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 nume- ro 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale.

Art. 15 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Per gli impianti di misurazione del legno tondo è prescritta la verificazione successi- va conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale. L’uti- lizzatore deve inoltre effettuare una procedura di controllo conformemente all’alle- gato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2020

Titolo dopo l’art. 18 Sezione 6a: Apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne

Art. 18a Requisiti essenziali Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5a della presente ordinanza.

Art. 18b Procedura per l’immissione sul mercato Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’alle- gato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 18c Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’or- dinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita da un ufficio di verificazione can- tonale.

2 La durata della validità della verificazione è di:

a. un anno per la verificazione iniziale; b. due anni per le verificazioni successive. 3 L’Istituto federale di metrologia può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione lo consen- tono o lo esigono.

Art. 23 lett. b In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazio- ne, sono tollerati i seguenti errori massimi: b. per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 4 e 6a, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti rispettiva- mente negli allegati 3 e 5a della presente ordinanza.

II

1 Gli allegati 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 5a secondo la versione qui annessa.

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2020

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

24 agosto 2020 Dipartimento federale di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2020

Allegato 2 (art. 7)

Titolo dell’allegato

Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione della lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali

Lett. A titolo A Requisiti comuni degli apparecchi di misurazione della lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali

Lett. B titolo B Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione della lunghezza

Lett. C titolo e n. 2 C Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione multidimensionali

2 Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati sono ± 1,0 d per ciascuna delle tre dimensioni.

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2020

Allegato 5 (art. 16)

Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi

N. 4

4 Documenti normativi

Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli apparec- chi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la raccomandazione interna- zionale OIML R 85, edizione 20082.

2 Recommandation internationale OIML R 85, édition 2008 «Jaugeurs automatiques

pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes». Il testo della raccomandazione, in francese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da www.oiml.org/fr/publications/recommandations.

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2020

Allegato 5a (art. 18a)

Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne

1 Requisiti metrologici

1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne si

compone almeno di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido nel contenitore da trasporto dell’autocisterna, di un’unità di trasmissione e di un indicatore.

1.2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne

devono soddisfare i requisiti della classe di accuratezza 0,5 di cui al numero

5.1.2 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 20093.

1.3 Se il contenitore da trasporto di un’autocisterna è suddiviso in più camere di misurazione, le caratteristiche metrologiche si applicano ad ogni singolo ap- parecchio di misurazione del livello di riempimento in ogni camera di misu- razione.

1.4 Il volume nominale Vn di un contenitore da trasporto o di una camera di

misurazione corrisponde, nel caso di combustibili o carburanti, al volume del liquido alla temperatura di riferimento di 15° C, se il contenitore da tra- sporto o la camera di misurazione sono riempiti fino al livello massimo di li- quido consentito. Per tutti gli altri liquidi si applica una temperatura di rife- rimento di 20° C.

1.5 La quantità minima erogata. che può essere misurata con un apparecchio di

misurazione del livello di riempimento per autocisterne corrisponde alla quantità minima misurata MMQ (Vmin) indicata al numero 5.1.7 della rac- comandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009. Nel caso di con- tenitori da trasporto con più camere di misurazione è necessario specificare la quantità minima misurata MMQ (Vmin) per ogni camera di misurazione.

1.6 A seconda del tipo di consegna si applicano i seguenti valori:

– in caso di consegna del volume nominale totale Vn (consegna totale): sensibilità misurazione del livello (risoluzione) ≤ 1,5 mm per 1/1000 del volume misurato; – in caso di consegna di una parte del volume nominale Vn (consegna parziale): incertezza estesa misurazione del livello < 0,7 mm, risoluzione misura- zione del livello < 0,1 mm.

3 International Recommendation OIML R 80, Edition 2017 «Road and rail tankers with level gauging», Part 1, Edition 2009 «Metrological and technical requirements». Il testo della raccomandazione, in inglese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da www.oiml.org/en/publications/recommendations.

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1.7 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello. 1.8 Per la targhetta d’identificazione si applicano i requisiti di cui al numero 6.1 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.

2 Condizioni di funzionamento

2.1 Si applicano le condizioni di funzionamento di cui al numero 5.1.1 della

raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.

2.2 Per la temperatura massima e minima di funzionamento valgono i seguenti

valori: da -25° C a +55° C.

3 Errori massimi tollerati

3.1 Gli errori massimi tollerati per il volume visualizzato per l’intero sistema di misurazione sono: – al momento della verificazione iniziale: ± 0,3% del volume visualizza- to; – al momento della verificazione successiva: ± 0,5% del volume visualiz- zato.

3.2 Gli errori massimi tollerati per la misurazione della temperatura sono di ±

0,5° C. 3.3 Gli errori massimi tollerati per il sensore d’inclinazione sono pari a ± 0,3% della quantità minima misurata MMQ (Vmin) della rispettiva camera di misu- razione.

4 Documenti normativi

Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la racco- mandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.

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