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AS 2020 3801

AS 2020 3801

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del 4 settembre 2020

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 133 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria, ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 133 cpv. 1 1 Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48– 60a della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’arti- colo 97 LInFi non si applica fino al 30 settembre 2021 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

4 settembre 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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