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AS 2020 3825

Legge federale sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19

Legge federale sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19

del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20201, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo

2 ... Questa disposizione non si applica agli anni 2020 e 2021.

2. Legge del 21 giugno 20133 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Art. 7 cpv. 2, secondo periodo

2 ... Questa disposizione non si applica agli anni 2020 e 2021.

Art. 11 cpv. 1, secondo periodo

1 ... Questa disposizione non si applica all’anno 2020.

2020-2091 3825

Sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19. LF RU 2020

3. Legge del 25 settembre 20154 sul trasporto di merci

Art. 9a Contributi per mitigare le ripercussioni della crisi della COVID-19 1 Negli anni 2020 e 2021 la Confederazione può versare contributi alle imprese per mitigare le ripercussioni della crisi della COVID-19 sul trasporto di merci per ferro- via.

2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati soltanto se:

a. le perdite finanziarie dovute alla COVID-19 superano, previa deduzione di tutte le riserve, l’utile netto realizzato dall’impresa negli esercizi 2017–2019; e b. l’impresa non distribuisce dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.

4. Legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori

1bis Per il 2020 la Confederazione e i Cantoni indennizzano inoltre le imprese per le perdite rimanenti dopo lo scioglimento della riserva speciale di cui all’articolo 36 capoverso 2, secondo le rispettive quote stabilite all’articolo 30. Le altre riserve del- le imprese non sono considerate. L’indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee delle imprese. 2bis In deroga al capoverso 2, per il 2020 la Confederazione versa per il traffico locale indennità pari a un terzo delle perdite finanziarie dovute alla COVID-19. L’indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee delle imprese.

Art. 28a Offerte turistiche 1 Se un Cantone sostiene finanziariamente offerte turistiche che dispongono di una concessione per il trasporto di viaggiatori o di un’autorizzazione cantonale per l’e- sercizio di un impianto a fune, la Confederazione può partecipare al finanziamento.

2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati soltanto se:

a. le perdite finanziarie dovute alla COVID-19 nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 superano, previa deduzione di tutte le riserve, l’utile netto realizzato dall’impresa negli esercizi 2017–2019; e b. l’impresa non distribuisce dividendi per gli esercizi 2020 e 2021. 3 Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano all’80 per cento del sostegno del Cantone.

4 RS 742.41 5 RS 745.1

Sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19. LF RU 2020

Art. 28b Carico di autoveicoli

1 Negli anni 2020 e 2021 la Confederazione può partecipare al finanziamento del

carico di autoveicoli al fine di compensare le perdite finanziarie dovute alla COVID-

19 in tale settore.

2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati sotto forma di contributi a fondo perso. 3 Sono versati soltanto se l’impresa non distribuisce dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.

2bis In deroga al capoverso 2, negli anni 2020 e 2021 l’intera eccedenza va attribuita alla riserva speciale. Le imprese che per il 2020 ricevono un’indennità supplementa- re secondo l’articolo 28 capoversi 1bis e 2bis non possono distribuire dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.

II 1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]6). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Entra in vigore il 26 settembre 20207 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

6 RS 101 7 Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19. LF RU 2020

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