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AS 2020 3845

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Modifica del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20201, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Inserire prima del titolo quarto

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale

1 Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al

105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi. 2 L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua te- soreria centrale. 3 L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pub- blico.