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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Danzatrice / Danzatore con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Danzatrice / Danzatore con attestato federale di capacità (AFC)

del 15 settembre 2020

90904 Danzatrice AFC / Danzatore AFC

Bühnentänzerin EFZ / Bühnentänzer EFZ Danseuse interprète CFC / Danseur interprète CFC

90905 Indirizzo professionale «Danza classica»
90906 Indirizzo professionale

«Danza contemporanea»

90907 Indirizzo professionale «Musical»

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali 1 I danzatori di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddi- stinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. usano il proprio corpo come uno strumento per esprimere l’intenzione arti- stica; usano la musica, il ritmo e i suoni e integrano costumi, maschere e ma- teriali di scena all’interpretazione dei movimenti sviluppando un linguaggio

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espressivo individuale; allenano il corpo e la mente per ottenere capacità fi- siche ottimali; b. padroneggiano una vasta gamma di stili e tecniche di danza classica e con- temporanea o di musical; durante il processo creativo definiscono insieme ai coreografi le sequenze di movimenti prestabilite e quelle nuove; studiano scrupolosamente il ruolo in modo da interiorizzarlo in tempo per la rappre- sentazione; c. agiscono in autonomia e sono in grado di integrarsi rapidamente in gruppi composti da danzatori internazionali e caratterizzati da frequenti avvicenda- menti; comunicano principalmente in inglese; organizzano la carriera per portare a termine ingaggi e realizzare progetti artistici e coreografici e sono preparati alla fine della carriera attiva.

2 La formazione di danzatore di livello AFC prevede gli indirizzi professionali

seguenti: a. Danza classica; b. Danza contemporanea; c. Musical. 3 L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le com- petenze operative seguenti:

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a. organizzazione della carriera:

1. organizzare gli ingaggi all’interno di gruppi o compagnie di danza,

2. utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

3. preparare e presentare la candidatura per un prossimo ingaggio,

4. impostare i processi di cambiamento nella propria carriera,

5. pianificare la riqualificazione e il riorientamento professionale in vista

della fine della carriera; b. collaborazione all’interno della compagnia:

1. impostare la collaborazione tra le varie culture presenti nella compa-

gnia,

2. comunicare in inglese all’interno di compagnie composte da danzatori

internazionali,

3. collaborare a progetti creativi,

4. rispettare i processi lavorativi della compagnia e gli ingaggi relativi a

progetti specifici; c. impiego di elementi scenici:

1. integrare nel processo lavorativo la capacità espressiva a livello artisti-

co e coreografico,

2. integrare gli elementi scenici in funzione di una coreografia,

3. usare la musica, il ritmo e i suoni nell’interpretazione dei movimenti,

4. evitare le situazioni pericolose legate alla scenotecnica,

5. integrare nella danza costumi, maschere e materiali di scena;

d. allenamento del corpo e della mente:

1. mantenere in forma il proprio corpo per la danza,

2. aggiornare il repertorio relativo alla danza,

3. applicare le tecniche di mental training durante le prove, le esibizioni e

le audizioni,

4. elaborare il proprio ruolo o la propria interpretazione all’interno di una

coreografia,

5. sfruttare le critiche dei colleghi e del pubblico per la propria crescita

personale,

6. sfruttare gli eventi culturali del mondo dell’arte e della danza per la

propria crescita personale; e. coreografie di danza classica:

1. collaborare alla realizzazione di una coreografia di danza classica,

2. provare coreografie di danza classica,

3. realizzare una rappresentazione di danza classica;

f. coreografie di danza contemporanea:

1. collaborare alla realizzazione di una coreografia di danza contempora-

nea,

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2. provare coreografie di danza contemporanea,

3. realizzare una rappresentazione di danza contemporanea,

4. sviluppare un nuovo linguaggio del corpo nella danza,

5. creare una composizione a partire da una sequenza di movimenti;

g. coreografie per musical:

1. collaborare alla realizzazione di una coreografia per un musical,

2. provare coreografie per un musical,

3. realizzare una rappresentazione per un musical,

4. sviluppare un nuovo linguaggio espressivo nell’ambito della danza, del

canto e della recitazione. 2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a, b, c, d è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative e–g è vincolante come segue a seconda dell’indirizzo professionale: a. campo di competenze operative e: per l’indirizzo professionale «Danza classica»; b. campo di competenze operative f: per l’indirizzo professionale «Danza contemporanea»; c. campo di competenze operative g: per l’indirizzo professionale «Musical».

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di

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formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti 1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giorna- te alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. 2 Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione profes- sionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate.

Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1320

lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

a. Conoscenze professionali – Organizzazione della car- 80 40 40 40 200 riera, collaborazione all’interno della compa- gnia – Impiego di elementi sceni- 80 80 40 40 240 ci, allenamento del corpo e della mente – Campo di competenze 80 80 120 120 400 operative specifico dell’indirizzo professiona- le Totale conoscenze professionali 240 200 200 200 840 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 Totale delle lezioni 360 320 320 320 1320

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

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3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Insegnamento dell’educazione fisica

1 Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel programma quadro d’insegnamento

della SEFRI del 24 settembre 20145 dell’educazione fisica durante la formazione professionale di base sono integrati nella formazione professionale pratica. 2 Nella formazione di base a impostazione aziendale l’insegnamento dell’educazione fisica comprende almeno 40 lezioni all’anno, nella formazione di base a impostazio- ne scolastica almeno 80 lezioni all’anno.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne6 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

4 RS 412.101.241 5 www.sefri.admin.ch > Formazione > Formazione professionale di base > Insegnamento dell’educazione fisica 6 Il piano del 15 settembre 2020 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

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Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori 1 Ilformatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di danzatore AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. una qualifica equivalente a quelle delle lettere a-c e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento. 2 Le autorità cantonali competenti decidono in merito al riconoscimento dell’equi- valenza delle qualifiche; a tal fine consultano preventivamente l’Associazione sviz- zera dei professionisti della danza «Danse Suisse».

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica 1 Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante con- trolli delle competenze alla fine di ogni semestre. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione. 3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

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Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo del danzato-

re AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 6,5 ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

e il colloquio professionale della durata di 30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Impiego di elementi scenici 20 %

Allenamento del corpo e della mente

2 Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale 60 %

3 Colloquio professionale 20 %

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b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende

i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponde- razioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione

1 Organizzazione della carriera, collaborazione 60 min. 30 %

all’interno della compagnia

2 Impiego di elementi scenici, allenamento del 60 min. 30 %

corpo e della mente

3 Campo di competenze operative specifico 60 min. 40 %

dell’indirizzo professionale

c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 35 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 25 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 60 per cento; b. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 40 per cento.

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4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arroton- data al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei sette controlli delle competenze.

5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende

la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Art. 20 Ripetizioni

1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo

33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione pro- fessionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 25 per cento; c. cultura generale: 25 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «danzatrice AFC»/«danzatore AFC».

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3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione; c. l’indirizzo professionale.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei danzatori AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne dei danzatori AFC è composta da: a. quattro a sei rappresentanti di Danse Suisse, di cui almeno due delegati dei datori di lavoro; b. quattro rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate; c. gli indirizzi professionali sono rappresentati.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.

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Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 1° dicembre 20088 sulla formazione professionale di base Danzatrice/Danzatore con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di danzatore prima dell’entrata in

vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per danza- tore entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2025.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

15 settembre 2020 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

8 RU 2009 373, 2012 443 1701, 2017 8331

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