AS 2020 3909
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d'alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare
Modifica dell’11 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 giugno 20021 concernente la fideiussione di mutui per il finan- ziamento di navi svizzere d’alto mare è modificata come segue:
Art. 11a Cambio di bandiera 1 In caso di inserimento della bandiera svizzera nella lista nera le navi per il cui finanziamento la Confederazione ha contratto una fideiussione possono essere gesti- te sotto una bandiera straniera adeguata.
2 Sono considerate adeguate le bandiere straniere che consentono di garantire la
gestione economica della nave e la sua messa in servizio a favore dell’approvvigio- namento economico del Paese. 3 L’UFAE può autorizzare una domanda di cambio di bandiera in particolare se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’inserimento nella lista nera è imminente; b. la possibilità di mettere in servizio la nave a favore dell’approvvigionamento economico del Paese resta garantita; c. le garanzie della Confederazione di cui all’articolo 7, in particolare il diritto di pegno sulla nave, non sono pregiudicate.
4 L’UFAE può limitare la durata dell’autorizzazione o subordinarla a determinati
oneri. Può inoltre obbligare il proprietario della nave a concludere un contratto di garanzia. 5 La cancellazione della nave dal registro del naviglio svizzero avviene conforme- mente all’articolo 36 della legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.