Lexipedia

AS 2020 3911

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Modifica del 18 settembre 2020

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 135 lettere c e cbis dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2, ordina:

I Gli allegati 4a e 5 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

18 settembre 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

1 RS 641.711

2020-2163 3911

Ordinanza sul CO2 RU 2020

Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)

Calcolo dell’obiettivo individuale

N. 2.1 lett. e

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel: e. 2019: 1636 kg.

N. 2.2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatri- colati per la prima volta era nel: b. 2019: 2067 kg.

3912

Ordinanza sul CO2 RU 2020

Allegato 5 (art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2)

N. 3 lett. c

3. Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni gram- mo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti: c. per l’anno di riferimento 2021: 103.50 franchi.

3913

Ordinanza sul CO2 RU 2020

3914