AS 2020 3911
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
Modifica del 18 settembre 2020
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 135 lettere c e cbis dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2, ordina:
I Gli allegati 4a e 5 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.
18 settembre 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
1 RS 641.711
2020-2163 3911
Ordinanza sul CO2 RU 2020
Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo individuale
N. 2.1 lett. e
2.1 Automobili
Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel: e. 2019: 1636 kg.
N. 2.2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b
2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri
Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatri- colati per la prima volta era nel: b. 2019: 2067 kg.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Allegato 5 (art. 29 cpv. 1)
Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2)
N. 3 lett. c
3. Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti
Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni gram- mo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti: c. per l’anno di riferimento 2021: 103.50 franchi.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
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