AS 2020 3917
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)
Modifica dell’11 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 20161 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1ter 1ter Un PCG non autonomo comprende medicamenti contenenti determinati principi attivi utilizzati per il trattamento di una malattia che di per sé non è particolarmente costosa, ma che combinata con una data altra malattia particolarmente costosa può comportare costi supplementari e di conseguenza un ulteriore aumento del rischio di malattia. Il PCG non autonomo costituisce, insieme al PCG per la malattia partico- larmente costosa, un PCG combinato.
Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva e 5
2 Un assicurato soddisfa le condizioni per l’attribuzione a un PCG se nel corso
dell’anno precedente gli è stato dispensato un determinato numero minimo di dosi giornaliere standard o di confezioni di medicamenti: 5 Il DFI stabilisce il numero minimo di dosi giornaliere standard o di confezioni di medicamenti per ogni PCG.
Art. 6 cpv. 3 e 4
3 Gli assicuratori devono fornire i dati entro il 31 marzo.
4 La fornitura di dati deve prendere in considerazione le prestazioni fatturate e i cam- biamenti registrati nell’effettivo degli assicurati fino a un mese prima della scadenza del termine di cui al capoverso 3 riguardanti l’anno civile determinante per il rile- vamento dei dati.
1 RS 832.112.1
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Compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie. O RU 2020
Art. 8 cpv. 1 1 Gli organi di revisione degli assicuratori riferiscono all’istituzione comune entro il 15 aprile sull’esattezza e la completezza dei dati forniti secondo l’articolo 6.
Art. 10 cpv. 3 3 Se, sulla base dei dati, riscontra che una persona è assicurata per 13 o più mesi nello stesso anno civile, comunica a ciascun assicuratore interessato: a. il corrispondente numero di riga della fornitura di dati degli assicuratori inte- ressati; b. nome e numero d’identificazione dell’altro assicuratore o degli altri assicura- tori.
Art. 18a cpv. 4
4 L’istituzione comune calcola per ciascun Cantone:
a. lo sgravio e la quota parte di ciascun assicuratore allo sgravio; b. la quota parte di ciascun assicuratore al finanziamento dello sgravio.
Art. 20 Saldo e informazione 1 Per la compensazione dei rischi dell’anno precedente, l’istituzione comune comu- nica a ciascun assicuratore entro il 10 giugno: a. il corrispettivo saldo, per Cantone e gruppo di rischio, con i dati seguenti:
1. i mesi d’assicurazione,
2. la somma delle tasse di rischio e quella dei contributi compensativi,
3. la somma dei supplementi per PCG,
4. la somma degli sgravi e quella degli aggravi derivanti dalle ripercussio-
ni della quota parte dell’assicuratore al finanziamento dello sgravio,
5. il totale delle somme di cui ai numeri 2, 3 e 4;
b. i dati seguenti delle persone assicurate presso di lui nell’anno di compensa- zione:
1. i PCG dell’anno precedente,
2. l’indicazione se una persona è stata ricoverata in un ospedale o in una
casa di cura nel corso dell’anno precedente,
3. l’indicazione se la persona ha cambiato assicuratore nel corso dell’anno
precedente. 2 Trasmette i dati di cui al capoverso 1 lettera b unitamente al numero della riga corrispondente alla fornitura dei dati da parte dell’assicuratore.
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Art. 22 cpv. 2, 4 e 6 2 Dopo ogni calcolo della compensazione dei rischi, allestisce una statistica concer- nente: a. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi: per gruppi di rischio, per Cantone e per tutta la Svizzera; b. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi per PCG: per tutta la Svizzera; c. gli importi delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per i gruppi di rischio: per Cantone; d. i supplementi per PCG; e. lo sgravio degli assicuratori per singolo giovane adulto: per Cantone; f. l’aggravio degli assicuratori per singolo assicurato che ha già compiuto
26 anni sulla base delle ripercussioni delle quote parte degli assicuratori al
finanziamento dello sgravio: per Cantone. 4 La statistica e il rapporto devono essere pubblicati ogni anno entro il 10 giugno.
6 Ai fini del calcolo dei premi dei giovani adulti, l’istituzione comune pubblica ogni anno entro il 10 giugno i dati seguenti concernenti i minorenni, forniti in virtù dell’articolo 6 in forma aggregata, per sesso e in presenza di una degenza in un ospedale nel corso dell’anno precedente: a. mesi d’assicurazione: per Cantone e per tutta la Svizzera; b. prestazioni lorde: per Cantone e per tutta la Svizzera; c. partecipazioni ai costi: per Cantone e per tutta la Svizzera.
Art. 26 cpv. 2 2 L’istituzione comune può utilizzare i dati forniti dagli assicuratori solo per l’ese- cuzione della compensazione dei rischi, l’allestimento della statistica, il controllo dei dati e la comunicazione di cui all’articolo 10 capoverso 3.
II L’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 2 Se un assicuratore viene a conoscenza del fatto che una persona è assicurata con- temporaneamente presso uno o più altri assicuratori, segnatamente mediante una comunicazione dell’istituzione comune secondo l’articolo 10 capoverso 3 dell’ordi- nanza del 19 ottobre 20163 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malat-
2 RS 832.102 3 RS 832.112.1
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tie, decide, sentita questa persona, di porre fine ai rapporti assicurativi non conformi alle disposizioni della LAMal.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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