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AS 2020 3975

Ordinanza del 7 ottobre concernente l'attestazione del diritto di voto per referendum popolari a livello federale durante il periodo dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

Ordinanza concernente l’attestazione del diritto di voto per referendum popolari a livello federale durante il periodo dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

del 7 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201; visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina, per il periodo dell’epidemia di COVID-19,

l’attestazione del diritto di voto dei firmatari di domande di referendum popolari a livello federale dopo la scadenza del termine di referendum. 2 Si applica alle domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 giugno 2020 e il 31 luglio 2021.

Art. 2 Deposito presso la Cancelleria federale

1 La domanda di referendum deve essere depositata presso la Cancelleria federale

entro la scadenza del termine di referendum con il necessario numero di firme, separate per Cantone. 2 In deroga all’articolo 59a LDP, le liste di firme possono essere depositate con o senza l’attestazione del diritto di voto.

RS 161.17

2020-2860 3975

Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto RU 2020

Art. 3 Richiesta dell’attestazione del diritto di voto dopo la scadenza del termine di referendum 1 La Cancelleria federale trasmette le liste di firme prive di attestazione ai servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale e solle- cita le attestazioni.

2 Essa rinuncia a trasmettere le liste se:

a. sono state depositate 50 000 o più firme valide ed è quindi stata constatata la riuscita del referendum; o b. sono state depositate meno di 50 000 firme.

Art. 4 Attestazione del diritto di voto dopo la scadenza del termine di referendum 1 Dopo la scadenza del termine di referendum, i servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale attestano e ritornano esclusivamente le liste di firme che hanno ricevuto dalla Cancelleria federale. 2 Ritornano le liste di firme attestate alla Cancelleria federale senza indugio, ma al più tardi entro 14 giorni dal loro ricevimento. 3 Appongono un timbro di ricevimento sulle liste di firme pervenute da altri mittenti dopo la scadenza del termine di referendum e conservano tali liste fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla riuscita del referendum.

Art. 5 Disposizioni complementari Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni della LDP e dell’ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore l’8 ottobre 2020 alle ore 00.004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

7 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 161.11 4 Pubblicazione urgente del 7 ottobre 2020 conformemente all’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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