AS 2020 3991
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 18 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 50 Sezione 3: Collaborazione internazionale: principi (art. 91 cpv. 7, 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 113 e 114 LAsi)
Art. 51 cpv. 2 lett. b–e e 3
2 La SEM può erogare sussidi per:
b. Concerne soltanto il testo tedesco c. progetti o programmi di organizzazioni internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione, segnatamente nell’ambito della proce- dura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati; d. progetti o programmi internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione e condotti da enti quali organizzazioni non governative o fondazioni, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informa- zione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione non- ché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati; e. progetti di istituzioni scientifiche tesi in particolare ad approntare basi deci- sionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d’asilo e di migra- zione, segnatamente nell’ambito dell’individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l’asilo e di rifu- giati nonché della valutazione politica.
1 RS 142.312
2020-0611 3991
Ordinanza 2 sull’asilo RU 2020
3 Abrogato
Art. 51a Finanziamento 1 Per i progetti o i programmi internazionali, la SEM esamina se un finanziamento sufficiente è garantito da terzi.
2 La SEM può finanziare integralmente o parzialmente i progetti di cui
all’articolo 51 capoverso 2 lettera e.
Art. 52 Esame della domanda da parte della SEM La SEM esamina la domanda sotto il profilo della necessità, dell’opportunità e dei benefici futuri. Per quanto attiene a domande di sussidi per l’attuazione di progetti o programmi internazionali, la SEM esamina inoltre se è garantita una gestione pro- fessionale del progetto.
Titolo dopo l’art. 52 Sezione 4: Collaborazione internazionale: disposizioni speciali per i crediti quadro nel settore della migrazione (art. 91 cpv. 7, 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 113 e 114 LAsi)
Art. 52a Conclusione di accordi
1 Al fine di implementare i crediti autorizzati, il DFGP può, conformemente
all’articolo 114 LAsi, concludere trattati internazionali relativi a progetti o pro- grammi.
2 Al fine di implementare i crediti autorizzati, la SEM può, conformemente
all’articolo 114 LAsi, concludere trattati di diritto privato, pubblico o di diritto internazionale di portata limitata relativi a progetti o programmi.
Art. 52b Competenza
2 La SEM è competente per la preparazione, l’elaborazione delle proposte,
l’esecuzione, la redazione di rapporti, il controllo sull’utilizzo delle risorse e la valutazione dei progetti o dei programmi. 2 Il Comitato direttivo migrazione coordina l’utilizzo delle risorse e l’orientamento strategico dei crediti autorizzati. La SEM presiede il Comitato. Di quest’ultimo sono membri anche la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la SECO e la Direzione degli affari europei. Esperti interni all’Amministrazione possono essere chiamati a collaborare.
Art. 52c Competenze finanziarie
1 IlConsiglio federale decide in merito ai provvedimenti che comportano costi
superiori ai 20 milioni di franchi.
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2 Il DFGP decide in merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai
5 milioni di franchi e fino a 20 milioni di franchi. In merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai 10 milioni di franchi decide d’intesa con il Diparti- mento federale delle finanze.
3 La SEM decide in merito ai provvedimenti che comportano costi fino a 5 milioni
di franchi.
Art. 52d Superamento dei costi Se i costi d’esecuzione dei provvedimenti decisi superano l’importo approvato, la competenza finanziaria è disciplinata come segue: a. se i costi dei provvedimenti decisi non superano per più di un quarto l’importo approvato, i costi supplementari possono essere approvati dall’organo competente secondo l’articolo 52c in funzione dell’importo sup- plementare; b. se i costi dei provvedimenti decisi superano per più di un quarto l’importo approvato, i costi supplementari possono essere approvati dall’organo com- petente secondo l’articolo 52c in funzione del nuovo importo totale.
Art. 52e Modifiche La SEM può modificare un provvedimento se non ne risulta un superamento dei costi previsti.
Art. 52f Forma delle decisioni I provvedimenti, i superamenti dei costi e le modifiche sono debitamente motivati e decisi per scritto.
Art. 52g Controllo dell’utilizzo delle risorse finanziarie
1 Il DFGP controlla l’utilizzo delle risorse finanziarie.
2 Se necessario emana, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze, speciali direttive per la giustificazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie.
Titolo prima dell’art. 71 Sezione 3: Programmi all’estero (art. 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 nonché art. 114 LAsi)
Art. 71 cpv. 1 e 4 1 I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determi- nati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di tali programmi possono essere attuate anche prima della partenza degli interessati dalla Svizzera o dallo spazio Schengen.
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4 Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza, di transito o in Stati membri dell’Unione europea al fine di prevenire la migrazione irregolare in Svizzera, nello spazio Schengen o all’interno di quest’ultimo oppure di eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare. Vi rientra- no in particolare i provvedimenti seguenti: a. svolgimento di campagne informative e di sensibilizzazione; b. aiuti ad autorità estere o a enti, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, dell’assistenza, della formazione e dell’occupa- zione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati; c. cooperazione con autorità estere nel settore del ritorno al fine di agevolare o promuovere il ritorno e il rimpatrio nei Paesi di origine, di provenienza o in Paesi terzi.
Art. 72 cpv. 2
2 La competenza per la pianificazione e l’attuazione dei programmi di cui
all’articolo 71 spetta alla SEM. Può affidare l’esecuzione di questi compiti alla DSC o a terzi.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.
18 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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