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AS 2020 3995

Ordinanza che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione

Ordinanza che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione

del 19 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 ottobre 20171 concernente la procedura

d’approvazione dei piani nel settore dell’asilo

Art. 5 cpv. 2 lett. d

2 In base ai documenti presentati, il DFGP decide su:

d. il numero di copie della domanda e l’opportunità di presentarla in forma elettronica.

Art. 6 lett. n La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti: n. il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un’eventuale procedura di partecipazione già eseguita (art. 10 cpv. 2);

Art. 10 cpv. 1 1 Durante il periodo di deposito pubblico dei piani, la popolazione interessata ha la possibilità di sottoporre proposte per scritto al Comune designato.

1 RS 142.316

2020-1171 3995

Adeguamento di ordinanze a seguito della modifica della legge federale RU 2020

Art. 11, rubrica Opposizioni

Titolo prima dell’art. 19 Capitolo 4: Procedura di espropriazione Sezione 1: Procedura di espropriazione combinata

Art. 19

1 Se per la realizzazione di un progetto è necessaria un’espropriazione, il DFGP

esegue la procedura di espropriazione nell’ambito della procedura di approvazione dei piani secondo gli articoli 28–35 della legge federale del 20 giugno 19302 sull’espropriazione (LEspr).

2 La SEM trasmette al DFGP la documentazione necessaria secondo l’articolo 28

LEspr. Il DFGP può chiedere di completare la documentazione.

Art. 20 Abrogato

Art. 21 Opposizioni e richieste

Le opposizioni e le richieste di cui all’articolo 33 LEspr3 devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del deposito pubblico dei piani nel Foglio federa- le al Comune ivi indicato e all’attenzione del DFGP.

Titolo prima dell’art. 22 Sezione 2: Procedura di espropriazione autonoma

Art. 22 Se devono essere autorizzate espropriazioni senza approvazione dei piani, il DFGP svolge la procedura di espropriazione autonoma secondo gli articoli 36–41 LEspr4.

2 RS 711 3 RS 711 4 RS 711

Adeguamento di ordinanze a seguito della modifica della legge federale RU 2020

Titolo prima dell’art. 23 Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima

Art. 23 Dopo il passaggio in giudicato di un’approvazione dei piani è svolta, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo gli articoli 45–54 o 64–75 LEspr.5 Il DFGP trasmette alla Commissione la documentazione di cui agli articoli 34 capoverso 2 e 41 capoverso 2 LEspr.

Art. 24 Abrogato

Art. 25 cpv. 2 lett. b e 3, primo periodo

2 La decisione di approvazione dei piani contiene segnatamente:

b. Abrogata 3 La decisione di approvazione dei piani avviene entro tre mesi dalla conclusione della procedura di consultazione o di un’eventuale procedura di eliminazione delle divergenze previste all’articolo 15. ...

Art. 31 Disposizione transitoria della modifica del 19 agosto 2020 Le procedure d’espropriazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ancora pendenti sono concluse conformemente al diritto previgente.

2. Ordinanza del 13 dicembre 19996 concernente l’approvazione dei

piani di costruzioni militari

Ingresso visti gli articoli 126–130 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 7 (LM),

Art. 2 Autorità competente per l’approvazione dei piani La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è competente per lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani militare.

5 RS 711 6 RS 510.51 7 RS 510.10

Adeguamento di ordinanze a seguito della modifica della legge federale RU 2020

Art. 3 cpv. 1 e 3

1 Di regola è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani.

3 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le prescrizioni della legge del 20 giugno 19308 sull’espropriazione (LEspr).

Art. 8 cpv. 1

1 La domanda con tutta la documentazione necessaria dev’essere presentata tempe-

stivamente all’autorità competente per l’approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica.

Art. 9 lett. o La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti: o. il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un’eventuale procedura di consultazione già eseguita (art. 13 cpv. 2);

Art. 13 cpv. 1 1 Durante il periodo di deposito pubblico dei piani, la popolazione interessata ha la possibilità di sottoporre proposte per scritto all’autorità competente per l’approva- zione dei piani.

Art. 14 cpv. 1 e 3

1 Entro il termine di deposito pubblico dei piani può essere fatta opposizione

all’autorità competente per l’approvazione dei piani. 3 Allo scadere del termine di deposito pubblico dei piani, l’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al Comune eventuali opposizioni e proposte ricevute dalla popolazione e impartisce al Comune un termine per la presentazione di un parere.

Art. 15 cpv. 3 Abrogato

Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 4: Procedura di espropriazione Sezione 1: Procedura di espropriazione combinata

Art. 23

1 La procedura di espropriazione combinata è retta dagli articoli 28–35 LEspr9.

8 RS 711

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2 Il richiedente trasmette all’autorità competente per l’approvazione dei piani la documentazione necessaria secondo l’articolo 28 LEspr. Dopo averla esaminata, se del caso, l’autorità citata chiede di completare la documentazione.

Art. 24–26 Abrogati

Titolo prima dell’art. 26a Sezione 2: Procedura di espropriazione autonoma

Se devono essere autorizzate espropriazioni senza approvazione dei piani, l’autorità competente per l’approvazione dei piani svolge la procedura di espropriazione autonoma secondo gli articoli 36–41 LEspr10.

Titolo prima dell’art. 27 Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima

Art. 27 Dopo il passaggio in giudicato di un’approvazione dei piani è svolta, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo gli articoli 45–54 o 64–75 LEspr11.

Art. 28 Abrogato

Art. 29 cpv. 3 lett. b Abrogata

Art. 31 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 La realizzazione di un progetto soggetto all’approvazione può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato. 2 Con l’approvazione dei piani, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può consentire eccezioni quando:

9 RS 711 10 RS 711 11 RS 711

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Art. 32a, rubrica Aggiornamento della misurazione ufficiale

Art. 34 Disposizione transitoria della modifica del 19 agosto 2020 Le procedure di espropriazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ancora pendenti sono concluse conformemente al diritto previgente.

3. Ordinanza del 17 maggio 197212 concernente i circondari federali

di stima

Art. 1 n. 1–9 e 13 Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari di stima: 1° circondario: il Cantone di Ginevra e i seguenti distretti del Cantone di Vaud: Nyon, Morges, Losanna, Ouest lausannois; 2° circondario: i seguenti distretti del Cantone di Vaud: Jura-Nord vaudois, Gros-de-Vaud, Broye-Vully, Lavaux-Oron, Riviera-Pays- d’Enhaut e i Comuni di lingua francese del Cantone di Friburgo; 3° circondario: il distretto di Aigle nel Cantone di Vaud e i Comuni di lingua francese del Cantone del Vallese; 4° circondario: i Comuni di lingua tedesca del Cantone del Vallese; 5° circondario: il Cantone di Neuchâtel, i Comuni di lingua francese del Cantone di Berna e il Cantone del Giura (escluso Ederswiler); 6° circondario: i Comuni di lingua tedesca dei Cantoni di Berna e Friburgo; 7° circondario: i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Soletta (escluso Olten-Gösgen) e il seguente Comune del Cantone del Giura: Ederswiler; 8° circondario: il Cantone di Argovia e Olten-Gösgen nel Cantone di Soletta; 9° circondario: i Cantoni di Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Uri, Zugo, Glarona e Svitto; 13° circondario: il Cantone del Ticino e i seguenti circondari del Cantone dei Grigioni: valli Mesolcina, Bregaglia e Poschiavo.

Disposizione transitoria della modifica del 19 agosto 2020 Le procedure di espropriazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ancora pendenti sono concluse dal circondario di stima conformemente al diritto previgente.

12 RS 711.11

Adeguamento di ordinanze a seguito della modifica della legge federale RU 2020

4. Ordinanza del 7 novembre 200713 sulle strade nazionali

Art. 5 Abrogato

Art. 26, rubrica, cpv. 1, 2 e 3 Deposito suppletivo dei piani