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AS 2020 401

AS 2020 401

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

Modifica del 4 febbraio 2020

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20201 che istituisce provvedi- menti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 6 febbraio 20202.

4 febbraio 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.102.1 2 Pubblicazione urgente del 5 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-0325 401

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2020 aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV

Allegato (art. 1–3)

Stati membri e zone interessati

N. 1

1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri

dell’UE colpiti Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione del 20 (UE) 2020/47 gennaio 2020 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/134, GU L 27 del 31.1.2020, pag. 27.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza

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