AS 2020 4113
Ordinanza sulle tasse relative alla procedura di espropriazione
Ordinanza sulle tasse relative alla procedura di espropriazione
del 19 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 19301 sull’ espropriazione (LEspr), ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni delle commissioni federali di stima, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione. 2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emo- lumenti.
Art. 2 Calcolo delle tasse 1 Le commissioni federali di stima riscuotono le tasse in base al tempo impiegato e per conto del Tribunale amministrativo federale.
2 La tariffa per un’ora di lavoro ammonta a:
franchi a. per il presidente di una commissione federale di stima e il suo supplente: 310.– b. per i membri delle commissioni federali di stima: 260.– c. per il segretario: 250.–
3 Le spese sono aggiunte al conteggio.
RS 711.3
2020-1169 4113
Tasse relative alla procedura di espropriazione. O RU 2020
Art. 3 Tasse degli uffici del registro fondiario, degli uffici di ripartizione e dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte 1 Le tasse riscosse per le decisioni e le prestazioni degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nell’ambito delle procedure di espropriazione sono deter- minate in base alle corrispondenti tariffe cantonali o comunali. Sono fatte salve le tasse dovute all’istituto di deposito. 2 La riscossione delle tasse per la collaborazione dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte nell’ambito della procedura di espropriazione si basa sugli articoli 6 –13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19923 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
Art. 4 Disposizioni transitorie 1 Alla riscossione delle tasse nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente. 2 Alla riscossione delle tasse relative agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2020 nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
3 Alle procedure che sono state oggetto di una decisione di prima istanza prima
dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma che non sono ancora concluse con decisione passata in giudicato, si applica il diritto previgente.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 13 febbraio 20134 sulle tasse e indennità della procedura di espro- priazione è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 734.24 4 RU 2013 735
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