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AS 2020 4125

Ordinanza sulle poste

Ordinanza sulle poste (OPO)

Modifica del 18 settembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 1 lett. b 1 Il gestore di un impianto di caselle postali deve accordare ai fornitori che effettua- no la distribuzione a domicilio l’accesso ad almeno le seguenti prestazioni: b. la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali con ricevuta secondo l’articolo 2 lettere b–d LPO, nonché l’avviso al destinatario;

Art. 29 cpv. 1 lett. d, 2, 2bis, 3 lett. a, 3bis, 4, frase introduttiva, e 4bis 1 Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l’offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati: d. atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta e successiva trasmissione della rice- vuta al mittente. 2 Il servizio universale transfrontaliero nel settore dei servizi postali comprende almeno l’offerta per il trasporto all’estero dei seguenti invii postali indirizzati: a. lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invio singolo; b. lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa. 2bis La somma della lunghezza, della larghezza e dell’altezza delle lettere di cui al capoverso 2 può essere al massimo di 90 cm, e nessun lato può superare i 60 cm.

3 La Posta offre ai mittenti i seguenti servizi:

a. ricevuta;

1 RS 783.01

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3bis Gli invii postali per i quali il mittente richiede una ricevuta sono considerati ricevuti ai sensi del contratto per il trasporto se il destinatario, o un’altra persona autorizzata a ricevere l’invio conformemente alle condizioni generali della Posta, conferma su carta o su un apparecchio elettronico di rilevazione usato dalla Posta che un determinato invio gli è stato consegnato. Il mittente deve avere la possibilità di escludere la consegna a persone minori di sedici anni senza sovrapprezzo. Nel caso di una ricevuta elettronica occorre garantire, mediante le opportune misure tecniche e organizzative, che il livello della protezione contro la falsificazione e la contraffazione della ricevuta corrisponda a quello della ricevuta cartacea.

4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

4bis La Posta può prevedere un’offerta in virtù della quale i destinatari possono autorizzare per via elettronica la Posta a recapitare direttamente nella cassetta delle lettere o nella casella postale un invio postale ben definito per il quale il mittente richiede una ricevuta. Il mittente che agisce in adempimento di compiti di diritto pubblico deve avere la possibilità, senza sovrapprezzo, di escludere che si faccia uso di questa offerta per la distribuzione dei propri invii. L’autorizzazione elettronica è equiparata ai sensi del contratto per il trasporto alla ricevuta di cui al capoverso 3 lettera a.

Art. 30 cpv. 2 2 La Posta prende in consegna nelle cassette postali pubbliche le lettere preaffrancate per la Svizzera e l’estero senza ricevuta.

Art. 31 cpv. 1, 2 lett. a e 2bis 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l’anno. 2 Non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capover- so 1, se: a. la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stra- dali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; 2bis Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell’articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 20122 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzio- ne a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.

Art. 31a Distribuzione di quotidiani in abbonamento 1 La Posta è tenuta a distribuire i quotidiani in abbonamento nelle zone senza reca- pito mattutino al più tardi entro le ore 12.30.

2 Non è tenuta a effettuare la distribuzione entro il termine stabilito, se:

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a. i giornali le vengono recapitati più tardi di quanto concordato con l’editore; il numero di esemplari recapitati in ritardo deve essere comprovato; o b. ciò è impedito da situazioni che esulano dalla responsabilità della Posta e dell’editore. 3 Deve rispettare l’orario di distribuzione di cui al capoverso 1 nel 95 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero. 4 Il metodo per misurare la distribuzione dei quotidiani in abbonamento deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.

5 La PostCom approva il metodo e gli strumenti di misurazione.

Art. 43 cpv. 1bis 1bis Non comprende il traffico dei pagamenti transfrontaliero con trasferimenti in franchi svizzeri o in valuta estera.

Art. 45 cpv. 1 lett. a 1 PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 43, se: a. disposizioni nazionali o internazionali nell’ambito della legislazione in ma- teria di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura della prestazione o il rispetto di tale legislazione implica per la Po- sta un onere eccessivo; oppure

Art. 53 cpv. 1 1 La Posta incarica un organo indipendente di effettuare annualmente le misurazioni per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 31a, dei tempi di consegna di cui all’articolo 32 e della raggiungibilità di cui all’articolo 33.

Art. 60 cpv. 1 lett. d e 2

1 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul

rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Nel rapporto deve in particolare: d. indicare il numero complessivo di case di cui agli articoli 31 capoversi 2 e 2bis e 83a che non beneficiano della distribuzione a domicilio.

2 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul

rispetto dei requisiti per la distribuzione dei quotidiani in abbonamento conforme- mente all’articolo 31a. La PostCom definisce nel quadro dell’approvazione del metodo di misurazione di cui all’articolo 31a capoverso 5 le informazioni che devo- no figurare nel rapporto. La Posta è tenuta a presentare il rapporto per la prima volta per l’esercizio 2021.

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Art. 83a Disposizione transitoria della modifica del 18 settembre 2020 Per le soluzioni alternative di cui nell’articolo 31 capoverso 3 adottate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza nella versione del 18 settembre 2020 in applicazione dell’articolo 31 nella versione del 29 agosto 20123, si applica il diritto previgente per quanto attiene all’obbligo della Posta di effettuare la distribu- zione a domicilio.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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