AS 2020 4135
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Modifica del 18 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 12, rubrica Educatori e assistenti sociali
Art. 13 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco), nonché 3bis 3bis Per i viaggi di servizio all’estero è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno effettuato in Svizzera almeno secondo le condizioni previste al capoverso 2. Se il viaggio di andata e ritorno si svolge completamente o in parte di notte o di domenica, per l’occupazione del lavoratore non è richiesta alcuna autoriz- zazione. Il riposo giornaliero di 11 ore deve essere accordato immediatamente dopo il viaggio di ritorno e inizia a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio.
Art. 16 cpv. 1 1 La settimana ai sensi di legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì alle 00.00 e termina la domenica alle 24.00.
1 RS 822.111
2020-1902 4135
Legge sul lavoro. O1 RU 2020
Art. 32a Supplemento salariale e riposo compensativo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi (art. 19 cpv. 3 LL) 1 Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali. 2 Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume tempora- le dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1. 3 Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per più di sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei dome- niche, compresi i giorni festivi legali, rimane dovuto.
Art. 39 cpv. 2 lett. b 2 L’occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera (alle 20.00) e il lunedì mattina (dalle 05.00 alle 07.00) è ammessa purché: b. nessuna squadra imponga al lavoratore più di 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore; un lavoratore che svolge in una notte 10 ore di lavoro su un perio- do di 12 ore può essere occupato al massimo per tre notti;
Art. 41, frase introduttiva, lett. b e g La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti: b. il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un per- messo concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni; g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinan- za del 28 settembre 20072 sulla protezione dei giovani lavoratori;
Art. 42 cpv. 1 lett. d
1 Il permesso concernente la durata del lavoro indica:
d. il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre;
2 RS 822.115
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Legge sul lavoro. O1 RU 2020
Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie (art. 6 cpv. 2 e 17c cpv. 2 e 3 LL)
1 La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono,
regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno nonché per i lavoratori che svol- gono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o peri- colose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono: a. rumori che nuocciono all’udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde; b. inquinanti atmosferici se la loro concentrazione eccede il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze no- cive alla salute secondo le direttive dell’Istituto nazionale svizzero di assicu- razione contro gli infortuni emesse sulla base dell’articolo 50 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla prevenzione degli infortuni; c. sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale; d. un’attività isolata in un’azienda o in una parte dell’azienda; e. una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alter- nanza con il lavoro diurno. 2 La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l’inizio di un’attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneità alla guida prevista all’articolo 27 dell’ordinanza del 27 ottobre 19764 sull’ammissione alla circolazione, se quest’ulti- ma prevede gli elementi determinanti per la valutazione dell’idoneità al lavoro notturno. In questo caso, l’intervallo tra le singole visite mediche e consulenze può essere prolungato di un anno al massimo. 3 Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all’idoneità o all’inidoneità al lavoratore interessato e al datore di lavoro. 4 I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al capoverso 1. Se l’idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l’impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l’azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore. 5 Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro qualora sia necessario per adottare misure nell’azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell’esito della visita, il lavoratore in questione acconsenta alla trasmissione di informazioni al datore di lavoro.
3 RS 832.30 4 RS 741.51
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Legge sul lavoro. O1 RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.
18 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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