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AS 2020 4315

AS 2020 4315

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 29 settembre 2020

L’Ufficio federale dell’ambiente, visti gli allegati 1.17 numero 5 capoverso 2, 2.16 numero 5.5 capoverso 1 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ordina:

I Gli allegati 1.17, 2.16 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

29 settembre 2020 Ufficio federale dell’ambiente: Katrin Schneeberger

1 RS 814.81

2020-1667 4315

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020

Allegato 1.17 (art. 3)

Titolo, nota a piè di pagina

Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/20062

N. 5 cpv. 1, n. di registrazione 32–54 e 1ter

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».

N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

32. 1-Bromopropano (n- Tossico per la 2 novembre – –

bromuro di propile) riproduzione 2023 n. CE: 203-445-0 (categoria 1B) n. CAS: 106-94-5

33. Diisopentilftalato Tossico per la 2 novembre – –

n. CE 210-088-4 riproduzione 2023 n. CAS 605-50-5 (categoria 1B)

34. Acido 1,2- Tossico per la 2 novembre – –

benzendicarbossilico, riproduzione 2023 esteri alchilici di-C6- (categoria 1B) 8-ramificati, ricchi di n. CE 276-158-1 n. CAS 71888-89-6

35. Acido 1,2- Tossico per la 2 novembre – –

benzenedicarbossilico, riproduzione 2023 esteri alchilici di-C7- (categoria 1B) 11-ramificati e lineari n. CE 271-084-6 n. CAS 68515-42-4

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/171, GU L 35 del 7.2.2020, pag. 1.

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N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

36. Acido 1,2- Tossico per la 2 novembre – –

benzendicarbossilico, riproduzione 2023 dipentilestere, ramifica-(categoria 1B) to e lineare n. CE 284-032-2 n. CAS 84777-06-0

37. Ftalato di bis(2- Tossico per la 2 novembre – –

metossietile) riproduzione 2023 n. CE 204-212-6 (categoria 1B) n. CAS 117-82-8

38. Dipentilftalato Tossico per la 2 novembre – –

n. CE 205-017-9 riproduzione 2023 n. CAS 131-18-0 (categoria 1B)

39. N-pentilisopentilftalato Tossico per la 2 novembre – –

n. CE — riproduzione 2023 n. CAS 776297-69-9 (categoria 1B)

40. Olio di antracene Cancerogeno 2 febbraio 2024 – –

n. CE 292-602-7 (categoria 1B), se n. CAS 90640-80-5 il contenuto di benzo[a]pirene supera lo 0,005 %, PBT, vPvB

41. Pece, catrame di Cancerogeno 2 febbraio 2024 – –

carbone, alta tempera- (categoria 1B), tura. PBT, vPvB n. CE 266-028-2 n. CAS 65996-93-2

42. 4-(1,1,3,3- Proprietà di 2 maggio 2024 – –

tetrametilbutil)fenolo, interferenza con il etossilato [che com- sistema endocrino prende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] n. CE — n. CAS —

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N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

43. 4-nonilfenolo, ramifi- Proprietà di 2 maggio 2024 – –

cato e lineare, etossila- interferenza con il to [sostanze con catena sistema endocrino alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includo- no qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri] n. CE — n. CAS —

44. Acido 1,2- Tossico per la 2 novembre – –

benzendicarbossilico, riproduzione 2023 diesil estere, ramificato (categoria 1B) e lineare n. CE 271-093-5 n. CAS 68515-50-4

45. Ftalato di diesile Tossico per la 2 novembre – –

n. CE 201-559-5 riproduzione 2023 n. CAS 84-75-3 (categoria 1B)

46. Acido 1,2- Tossico per la 2 novembre – –

benzendicarbossilico, riproduzione 2023 esteri alchilici di-C6- (categoria 1B) 10; acido 1,2- benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (n. CE 201-559- 5) n. CE 271-094-0; 272- 013-1 n. CAS 68515-51-5; 68648-93-1

47. Fosfato di trixilile Tossico per la 2 febbraio 2024 – –

n. CE 246-677-8 riproduzione n. CAS 25155-23-1 (categoria 1B)

48. Perborato di sodio; Tossico per la 2 febbraio 2024 – –

acido perborico, sale di riproduzione sodio (categoria 1B) n. CE 239-172-9; 234-390-0 n. CAS —

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N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

49. Perossometaborato di Tossico per la 2 febbraio 2024 – –

sodio riproduzione n. CE 231-556-4 (categoria 1B) n. CAS 7632-04-4

50. 5-sec-butil-2-(2,4- vPvB 2 maggio 2024 – –

dimetilcicloes-3-en-1- il)-5- metil-1,3- diossano [1], 5-sec- butil-2-(4,6- dimetilcicloes-3-en-1- il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combi- nazione degli stessi) n. CE — n. CAS —

51. 2-(2H-benzotriazol-2- PBT, vPvB 2 agosto 2024 – –

il)-4,6- diterzpentilfenolo (UV-328) n. CE 247-384-8 n. CAS 25973-55-1

52. 2,4-di-terz-butil-6- vPvB 2 agosto 2024 – –

(5-clorobenzotriazol-2- il) fenolo (UV-327) n. CE 223-383-8 n. CAS 3864-99-1

53. 2-(2H-benzotriazol- vPvB 2 agosto 2024 – –

2-il)-4-(terz-butil)-6- (sec- butil)fenolo (UV-350) n. CE 253-037-1 n. CAS 36437-37-3

54. 2-benzotriazol-2-il- PBT, vPvB 2 agosto 2024 – –

4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) n. CE 223-346-6 n. CAS 3846-71-7

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1ter Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 32–46 è inoltre fissato un perio- do di transizione fino al 2 luglio 2026 per gli impieghi seguenti: a. produzione di un pezzo di ricambio destinato alla riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, il cui funzionamento non è possibile senza l’impiego di questo pezzo di ricambio; b. riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell’oggetto, la cui riparazione è possibile soltanto con l’impiego di questa sostanza.

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 5.3 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE3, alle condizioni ivi specificate;

3 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2020/363, GU L 67 del 5.3.2020, pag. 119.

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Allegato 2.18 (art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

N. 3 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina

3 Deroghe

1 Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:

c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE4 per le applicazioni ivi riportate.

4 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla di- rettiva delegata (UE) 2020/366, GU L 67 del 5.3.2020, pag. 129.

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