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AS 2020 4329

Convenzione doganale concernente i contenitori, 1972

Convenzione doganale concernente i contenitori, 1972

RS 0.631.250.112; RU 1977 647

Traduzione Modifica degli Allegati 1 e 4

Approvata dal Dipartimento federale delle finanze il 16 giugno 20201 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2020

Allegato 1 Par. 1 Il paragrafo 1 è modificato come segue: «1. I contenitori devono recare, in un posto adeguato, in modo ben visibile e indele- bile, le seguenti indicazioni: a) la designazione del proprietario o del detentore, mediante l’indicazione del nome e del cognome oppure mediante un sistema di marcatura usuale, fatta esclusione per i simboli quali emblemi o vessilli; b) i marchi e i numeri d’identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dal detentore; e c) il peso effettivo del contenitore, compreso l’equipaggiamento saldamente fissato.»

Par. 2 Il paragrafo 2 è modificato come segue: «2. Per i contenitori destinati al trasporto di merci generalmente previsti per uso marittimo o per qualsiasi altro contenitore che impiega un prefisso ISO standardizza- to (ovvero quattro lettere maiuscole, con una U come lettera finale), la designazione del proprietario o del detentore, il numero d’identificazione della serie del contenito- re e il numero di autocontrollo devono essere conformi alle specifiche della Norma internazionale ISO 6346 e dei relativi allegati.»

1 Secondo l’art. 241 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01).

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Inserire dopo il paragrafo 2: Par. 3 «3. Affinché i marchi e i numeri d’identificazione figuranti sui contenitori possano considerarsi iscritti in modo duraturo, quando venga utilizzato un foglio di plastica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’adesivo da utilizzare deve essere di qualità. La striscia, una volta applicata, deve presentare una resistenza alla trazione più modesta della forza di ade- sione in modo da non poterla staccare senza danneggiarla. Soddisfa tali re- quisiti una striscia ottenuta per colata. Non ci si può quindi avvalere di una striscia ottenuta per calandratura; b) quando i marchi e i numeri d’identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire deve essere completamente rimossa prima d’incollare la nuova. È vietato apporre la nuova striscia sulla vecchia.»

Par. 4 «4. Le specifiche relative all’utilizzazione di un foglio di plastica per la marcatura dei contenitori di cui al paragrafo 3 del presente allegato non escludono la possibilità di avvalersi di altri metodi di marcatura duratura.»

Par. 5 «5. I contenitori ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale devono inoltre recare le seguenti indicazioni, che saranno apposte anche sulla targa d’ammissione conformemente alle prescrizioni dell’Allegato 5: a) il numero d’ordine assegnato dal costruttore (numero di fabbricazione) e b) se sono stati ammessi secondo il tipo di costruzione, il numero o le lettere di riconoscimento del tipo.»

Allegato 4 Art. 5 par. 2 lett. a La lettera a è modificata come segue: «a) copertoni scorrevoli, pavimento, porte e tutti gli altri elementi costitutivi del contenitore devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.»

Art. 5 par. 2 lett. c La lettera c è modificata come segue: «c) la guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli e

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le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al com- partimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di tale sistema è mostrato nell’illustrazione n. 9 acclusa alle presenti prescrizioni.»

Inserire dopo l’articolo 5:

Art. 6 Contenitori con tetto scorrevole telonato «1 Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle presenti prescrizioni si applicano ai contenitori con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali contenitori sono conformi alle disposizioni del presente articolo. 2 Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui alle lettere a)–c) seguenti:

a) il tetto scorrevole telonato è commesso sia mediante dispositivi che non pos- sono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili; b) il copertone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore del telaio superiore. Su tutta la lun- ghezza e su entrambi i lati del compartimento di carico, viene inserito nell’orlo del copertone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo ta- le che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il copertone del tetto è fissato al supporto scorrevole in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili; c) la guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doga- nale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono commessi in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nell’illustrazione n. 10 acclusa alle presenti prescrizioni.»

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La seguente nuova illustrazione n. 9 sostituisce quella esistente:

Illustrazione n. 9

Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli

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Illustrazione n. 9 (seguito)

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Illustrazione n. 9 (seguito)

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Inserire la nuova illustrazione n. 10 dopo quelle precedenti:

Illustrazione n. 10 Esempio della struttura di un contenitore con tetto scorrevole telonato

Questo disegno illustra un esempio di veicolo e gli importanti requisiti di cui all’arti- colo 6 delle presenti prescrizioni.

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Illustrazione n. 10 (seguito)

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Illustrazione n. 10 (seguito)

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Illustrazione n. 10 (seguito)

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