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AS 2020 4493

Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano

Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano

Modifica del 28 ottobre 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 1° dicembre 20151 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano è modificata come segue:

Art. 4a Dichiarazioni di referti di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 1I referti di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 da dichiarare sono indicati nell’allegato 3 numero 31a.

2 Le strutture di cui all’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del

19 giugno 20202 devono trasmettere, oltre ai dati di cui al capoverso 1, anche i seguenti dati: a. denominazione della struttura; b. nome e cognome della persona responsabile dell’esecuzione del test; c. numero di telefono e di fax; d. indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica. 3 Se del caso, devono inoltre trasmettere, oltre ai dati di cui al capoverso 1, anche i seguenti dati sul medico committente: a. nome e cognome; b. indirizzo postale.

2020-3249 4493

Dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili RU 2020 dell’essere umano. O del DFI

Art. 12, rubrica, nonchè cpv. 1 e 3 Modalità di dichiarazione per referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 1 I referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 devono essere dichiarati all’UFSP e contemporaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona interessata. Se il luogo di domicilio o di dimora della persona interessata non è noto, il referto deve essere dichiarato al medico cantonale del Cantone in cui è stata eseguita l’osservazione. 3 Le dichiarazioni elettroniche di referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2 devono essere inviate esclusivamente all’UFSP; quest’ultimo le inoltra senza indugio ai medici cantonali.

II L’allegato 3 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 3» Allegato 3 (art. 4 cpv. 1 e 4a cpv. 1)

III La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2020 alle ore 00.003.

28 ottobre 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

3 Pubblicazione urgente del 28 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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