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AS 2020 4517

Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 28 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 1 è modificata come segue:

1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI 2, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superio- ri al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto. 2 La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

3 L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 19833 sull’assicurazione contro la

disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.

Art. 9 cpv. 5

5 L’articolo 8f ha effetto sino al 30 giugno 2021.

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