AS 2020 4545
Ordinanza concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
Ordinanza concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
del 7 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità
2 ... Sono fatti salvi il capoverso 4 e l’articolo 42bis capoverso 4 LAI.
2bis I minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicu- razione sociale e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi in virtù dell’arti- colo 42bis capoverso 4 LAI devono inoltrare all’ufficio AI, unitamente alla fattura, anche l’attestazione dello stabilimento ospedaliero prevista in quella disposizione. 2ter I minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi invalidi.
Art. 36 cpv. 2, secondo periodo 2 ... Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.
1 RS 831.201
2020-2261 4545
Miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza RU 2020 ai familiari. O
2. Ordinanza del 15 gennaio 19712 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
3 Il capoverso 2 non è applicabile:
a. se l’invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conforme- mente all’articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); o
Art. 16cbis Pigione in caso di condivisione dell’alloggio con altre persone Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune della prestazione com- plementare annua conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPC condividono l’alloggio con altre persone, i supplementi sull’importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC sono concessi soltanto per le persone comprese nel calcolo comune. L’articolo 10 capoverso 1bis, primo periodo, LPC non è applicabile.
2 Un assicurato che l’ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell’arti- colo 42ter capoverso 2 LAI4 è considerato tale anche in relazione al diritto a presta- zioni complementari.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
7 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 831.301 3 RS 831.20 4 RS 831.20