AS 2020 4571
AS 2020 4571
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
Modifica del 4 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3–4 3I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 19822 sull’assicu- razione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordi- nati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e b. subiscono una perdita di guadagno o salariale. 3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’appli- cazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capo- verso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provve- dimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno in- tero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
2020-3045 4571
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate. 4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Art. 3 cpv. 3 e 4 3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 o 3bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento ordinato dalle autorità. 4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1, capover- so 3 o 3bis, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.
Art. 5 cpv. 2bis–2quater 2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lette- ra b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo. 2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente. 2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA4, è determinante la perdita salariale derivante dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.
Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA5, il diritto all’indennità si estingue il 30 giugno 2021.
3 RS 221.229.1 4 RS 830.1 5 RS 830.1
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
1bis Le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3bis esercitano il diritto all’indennità come segue: a. per ogni mese per cui richiedono l’indennità indicano la cifra d’affari nonché la cifra d’affari mensile media del periodo di riferimento secondo l’articolo 2 capoverso 3ter; b. illustrano a causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combat- tere l’epidemia di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d’affari.
2 A tal fine, le casse di compensazione AVS possono effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti esterni.
Art. 10 cpv. 2 2 L’indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a campione sono finanziate dalla Confe- derazione.
Art. 10b Rilevazioni statistiche 1 A fini statistici le casse di compensazione AVS forniscono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull’indennità di perdita di guadagno per il COVID-19.
2 L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.
Art. 10c Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020 1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA6, il diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021. 2 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.
Art. 11 cpv. 2, 4 e 5
2 e 4 Abrogati
5 Si applica fino al 30 giugno 2021.
6 RS 830.1
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 20207.
4 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 Pubblicazione urgente del 4 novembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).