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AS 2020 4609

Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Ordinanza 21 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrati- va indipendente sono stabiliti come segue: Franchi

a. limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 57 400.– b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 9 600.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa 1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9500 franchi. 2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 413 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 826 franchi all’anno.

RS 831.108

2020-2402 4609

Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG. O 21 RU 2020

Art. 3 Rendite ordinarie 1 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capo- verso 5 LAVS è fissato a 1195 franchi. 2 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del:

1195 –1185 = 0,8 %. 1185 Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2021. 3 Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle prece- denti.

Art. 4 Livello dell’indice Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 217,3 punti dell’indice delle rendite. Secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti: a. 190,8 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 198,6 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo; b. 243,8 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di

2448 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità

Art. 6 Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1bis LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 66 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a

132 franchi.

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Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

Art. 7 Indennità totale massima 1 L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG ammonta a 245 franchi al giorno.

2 L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG am-

monta a 196 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell’indice Il nuovo importo dell’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all’anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza 20 del 13 novembre 20194 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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