AS 2020 4613
Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Modifica del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 958 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, com- preso tra 958 e 23 950 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi
meno di 550 000 958 – 550 000 1 010 101 1 750 000 3 434 151,50
8 550 000 e oltre 23 950 –
1 RS 831.111
2020-2400 4613
Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2020
Art. 14b cpv. 1 e 2, primo periodo 1 Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno contribu- tivo. 2 La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l’anno contributivo me- diante decisione entro il 31 agosto dell’anno successivo all’anno contributivo. ...
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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