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AS 2020 4615

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis cpv. 1 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 600 17 400 0,752 17 400 21 400 0,769 21 400 23 800 0,786 23 800 26 200 0,804 26 200 28 600 0,821 28 600 31 000 0,838 31 000 33 400 0,873 33 400 35 800 0,907 35 800 38 200 0,942 38 200 40 600 0,977 40 600 43 000 1,011 43 000 45 400 1,046 45 400 47 800 1,098 47 800 50 200 1,149 50 200 52 600 1,201

2020-2399 4615

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2020

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

52 600 55 000 1,253 55 000 57 400 1,305

Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza

1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 33,50 franchi all’ora.

2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza am- monta a 50,20 franchi all’ora. 3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 89,30 franchi per notte. 4 Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 831.10

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