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AS 2020 4617

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 1 1 L’Ufficiofederale fissa i sussidi annuali nei limiti dell’articolo 17 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all’inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all’Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute. L’Ufficio federale può stabilire scadenze di paga- mento diverse, ma al massimo quattro pagamenti per anno.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 831.301

2020-2566 4617

Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti RU 2020 e l’invalidità. O

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