AS 2020 4619
Ordinanza 21 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
Ordinanza 21 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a: a. 19 610 franchi per le persone sole; b. 29 415 franchi per i coniugi; c. 10 260 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che hanno com- piuto l’11° anno di età; d. 7 200 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che non hanno an- cora compiuto l’11° anno di età.
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza 19 del 21 settembre 20182 sull’adeguamento delle prestazioni comple- mentari all’AVS/AI è abrogata.
RS 831.304 1 RS 831.30 2 RU 2018 3535
2020-2401 4619
Adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI. O 21 RU 2020
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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