AS 2020 4621
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS supe- riore a 21 510 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3585 franchi.
Art. 5 Adeguamento all’AVS (art. 9 LPP)
Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti Nuovi importi in fr. in fr.
21 330 21 510 24 885 25 095 85 320 86 040 3 555 3 585
1 RS 831.441.1
2020-2397 4621
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4622