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AS 2020 4623

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:

Art. 36 Contributi (art. 27 LIPG) 1 I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 600 17 400 0,242 17 400 21 400 0,247 21 400 23 800 0,253 23 800 26 200 0,258 26 200 28 600 0,264 28 600 31 000 0,269 31 000 33 400 0,281 33 400 35 800 0,292 35 800 38 200 0,303 38 200 40 600 0,314 40 600 43 000 0,325 43 000 45 400 0,336 45 400 47 800 0,353 47 800 50 200 0,369

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