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AS 2020 4625

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua

Modifica del 20 ottobre 2020

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli impianti di misurazione e gli stru- menti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua (OLDDA)

Art. 8 cpv. 1bis e 2 1bis Nel caso di distributori di carburante, la prima verificazione successiva deve essere effettuata nel corso dell’anno successivo a quello stampato sulla targa segna- letica.

2 La durata di validità della verificazione successiva è di:

a. un anno, per gli impianti di misurazione che devono essere smontati in ser- vizio; b. un anno, per gli impianti di misurazione con compensazione della tempera- tura, con sistema di rilevamento dei gas o separatore di gas; c. due anni, per tutti i distributori di carburante; d. due anni, per tutti gli altri impianti di misurazione.

1 RS 941.212

2020-1933 4625

Impianti di misurazione e strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua. RU 2020 O del DFGP

II L’allegato 2 è modificato come segue:

Lett. A Impianto self-service Impianto che consente al cliente di utilizzare autonomamente un impianto di misura- zione per acquistare liquidi per il proprio uso personale.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

20 ottobre 2020 Dipartimento federale di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter

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