AS 2020 4625
Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua
Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua
Modifica del 20 ottobre 2020
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli impianti di misurazione e gli stru- menti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua (OLDDA)
Art. 8 cpv. 1bis e 2 1bis Nel caso di distributori di carburante, la prima verificazione successiva deve essere effettuata nel corso dell’anno successivo a quello stampato sulla targa segna- letica.
2 La durata di validità della verificazione successiva è di:
a. un anno, per gli impianti di misurazione che devono essere smontati in ser- vizio; b. un anno, per gli impianti di misurazione con compensazione della tempera- tura, con sistema di rilevamento dei gas o separatore di gas; c. due anni, per tutti i distributori di carburante; d. due anni, per tutti gli altri impianti di misurazione.
1 RS 941.212
2020-1933 4625
Impianti di misurazione e strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua. RU 2020 O del DFGP
II L’allegato 2 è modificato come segue:
Lett. A Impianto self-service Impianto che consente al cliente di utilizzare autonomamente un impianto di misura- zione per acquistare liquidi per il proprio uso personale.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
20 ottobre 2020 Dipartimento federale di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter
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