AS 2020 4627
AS 2020 4627
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)
Modifica del 2 luglio 2020
La Banca nazionale svizzera (BNS) ordina:
I L’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3, nota a piè di pagina 3A complemento sono determinanti le definizioni contenute nelle prescrizioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di presentazione dei conti di banche2.
Art. 14 cpv. 3 e 4 3 I termini utilizzati nel capoverso 1 lettere a–e si riferiscono alle prescrizioni della FINMA in materia di presentazione dei conti3. 4 Non sono determinanti per il calcolo delle riserve minime gli impegni nei confronti della Banca nazionale.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 951.131 2 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche. 3 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche.
2020-2777 4627
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2020
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2 luglio 2020 In nome della Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Thomas J. Jordan Un membro della Direzione generale, Fritz Zurbrügg
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2020
Allegato (art. 5 cpv. 1)
Rilevazioni
La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Statistica relativa ai tassi d’interesse»:
Denominazione Ripartizione di determinate poste di bilancio della rilevazione: per tasso d’interesse Oggetto della rilevazione: Determinate poste di bilancio ripartite per tasso d’interesse e per sede o domicilio della controparte in Svizzera o all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche i cui impegni in franchi svizzeri risultanti da depositi della clientela superano 4 miliardi di franchi o i cui impegni in franchi svizzeri nei confronti di banche superano 1,3 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Impresa Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2020
Le rilevazioni qui appresso sono modificate come segue:
Denominazione Pagamenti della clientela della rilevazione: Oggetto della rilevazione: Pagamenti della clientela presso le banche effettuati o ricevuti nel corso di un mese. Suddivisione tra pagamenti in uscita e pagamenti in entrata, distinti per tipo di ordine e ripartiti tra pagamenti interbancari in Svizzera e pagamenti con la partecipazione di una banca con sede all’estero nonché per moneta. Registrazione di specifiche operazioni di prelievo di contante e delle operazioni di versamento di contante della clientela, nonché di informazioni sull’infrastruttura presso le banche Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche il cui numero di transazioni nello Swiss Interbank Clearing supera 5 milioni all’anno Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –
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Denominazione Bilancio mensile dettagliato della rilevazione: Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fiduciarie conformemente alle disposizioni del Consiglio federale4 e della FINMA concernenti la presentazione dei conti di banche5; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché per settori economici; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contante costituiti in garanzia per prestiti e altre operazioni; crediti concessi in cooperazione con banche all’estero, iscritti a bilancio dalle banche all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche in cui il totale dalla somma di bilancio e dalle operazioni fiduciarie supera 500 milioni di franchi
Ripartizione per settori economici: banche le cui attività in Svizzera superano 1,5 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione; impresa Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 17 giorni Disposizioni speciali: –
4 Cap. 4 art. 25–42 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche (RS 952.02).
5 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche.
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Denominazione Poste di bilancio scelte per la statistica relativa della rilevazione: alla massa monetaria Oggetto della rilevazione: Registrazione delle poste di bilancio che consentono una valutazione tempestiva della massa monetaria Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche le cui somme delle poste di bilancio rilevanti per M3 superano 3 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 10 giorni Disposizioni speciali: –
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Denominazione Statistica dettagliata di fine anno della rilevazione: Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fuori bilancio conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale6 e della FINMA concernenti la presentazione dei conti di banche7; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero; conto economico e dati complementari; ripartizione per Stato delle attività, delle passività e delle operazioni fiduciarie; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contante costituiti in garanzia per prestiti e altre operazioni Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Ripartizione per Stato: rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Tutte le banche Ripartizione per Stato: banche che devono inoltrare la statistica delle divise in euro Livello della rilevazione: Impresa; direzione e gruppo di società (conglome- rato) per singoli settori Periodicità: Annuale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 3 mesi Disposizioni speciali: –
6 Cap. 4 art. 25–42 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche (RS 952.02).
7 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche.
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