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AS 2020 4639

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Dublino l'8 novembre 1966, nella versione conforme ai protocolli firmati a Dublino il 24 ottobre 1980 e il 26 gennaio 2012

Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Dublino l’8 novembre 1966, nella versione conforme ai protocolli firmati a Dublino il 24 ottobre 1980 e il 26 gennaio 2012

Concluso il 13 giugno 2019 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201 Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Irlanda, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confe- derazione Svizzera e l’Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Dublino l’8 novembre 19662, nella versione conforme ai protocolli firmati a Dublino il 24 ottobre 1980 e il 26 gennaio 2012 (di seguito «convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente:

«Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Irlanda, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- ria di imposte sul reddito e sulla sostanza; desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell’intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione

1 RU 2020 4637 2 RS 0.672.944.11

2019-2051 4639

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. RU 2020

attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Art. II Il seguente paragrafo 6A è aggiunto all’articolo 6 (Utili d’impresa) della conven- zione: «6A. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.»

Art. III Il seguente paragrafo 3 è aggiunto all’articolo 8 (Imprese associate) della conven- zione: «3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa, e tassare conseguentemente, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negli- genza grave od omissione volontaria.»

Art. IV Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all’articolo 22 (Eliminazione delle doppie imposi- zioni) della convenzione: «7. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai redditi di un residente della Svizzera se l’Irlanda applica le disposizioni della presente convenzione per esentare questi redditi da imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni del paragra- fo 2 dell’articolo 9.»

Art. V Il paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura di amichevole composizione) dell’Accordo è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre

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anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione.»

Art. VI Il seguente articolo 25A (Arbitrato) è aggiunto al capitolo VI (Disposizioni speciali) della convenzione:

«Art. 25A Arbitrato

1. Qualora:

a) in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 25 una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione; e b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per ri- solvere tale caso secondo il paragrafo 2 dell’articolo 25 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità compe- tenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso e abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso), le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nel presente articolo, in con- formità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10.

2. Se un’autorità competente ha sospeso la procedura di amichevole composizione

di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole composizione, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.

3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente

interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all’inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita.

4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è

attuata mediante l’accordo amichevole riguardante il caso di cui al para- grafo 1. La decisione arbitrale è definitiva.

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b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi: (i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità compe- tenti. L’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona diretta- mente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interes- sata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall’esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o al- trimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole; (ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini dei par. 16, 17 e 21). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita; (iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un conten- zioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall’accordo ami- chevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giu- diziaria o tribunale amministrativo. 5. L’autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura di ami- chevole composizione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, entro due mesi di calen- dario dalla ricezione della richiesta: a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottopo- sto il caso; e b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente a una copia della richiesta, all’autorità competente dell’altro Stato contraente. 6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura di amichevole composizione (o di una copia di essa inviata dall’autorità competente dell’altro Stato contraente) l’autorità competente:

a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente l’avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere a un esame nel merito del caso; o b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona. 7. Se, ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere a un esame nel merito del caso, l’autorità competente che ha

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richiesto le informazioni supplementari notifica, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, a tale persona e all’altra autorità competente: a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; o b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste. 8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi della lettera a) del paragrafo 6; e b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all’autorità competente dell’altro Stato contraente ai sensi della lettera b) del para- grafo 5. 9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a) l’ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente ai sensi della lettera a) del paragrafo 7; e b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso. Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui alla lettera b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6. 10. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 25 le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese le informazioni minime necessarie affin- ché ciascuna autorità competente proceda a un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successi- vamente modificato.

11. Nonostante i precedenti paragrafi del presente articolo:

a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso oggetto di una procedura di amichevole composizione, che altrimenti rientrerebbe nel campo di appli- cazione della procedura arbitrale prevista dalla presente convenzione, non è sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione è stata già resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati con- traenti; b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria deci- sione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una decisione concer-

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nente la questione è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti, la procedura arbitrale termina. 12. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 13 a 15 si applicano ai fini del presente arti- colo. 13. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale: a) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con compe- tenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale; b) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall’ultima de- signazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del colle- gio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti; c) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indi- pendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell’accetta- zione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.

14. Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato contraente non nomini un

membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 13 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti. 15. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragra- fo 13 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti. 16. Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 26 così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio

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arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi dell’articolo 26. 17. Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del colle- gio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 26 nonché ai sensi delle leggi appli- cabili degli Stati contraenti. 18. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 25, la procedura di amichevole com- posizione nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qual- siasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti: a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo ami- chevole per risolvere il caso; o b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richie- sta di procedura di amichevole composizione. 19. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, le seguenti regole si applicano a una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo: a) dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di cia- scuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risolu- zione si limita all’indicazione di specifici importi monetari (per esempio ri- guardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all’aliquota massima d’imposta applicata ai sensi della presente convenzione, per ciascuna rettifi- ca o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità compe- tenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l’applicazione di una disposi- zione della presente convenzione (qui di seguito indicata come «questione

preliminare»), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è su- bordinata alla risoluzione di tali questioni preliminari; b) l’autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all’esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posi- zione. Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risolu- zione o un documento a supporto della propria posizione ne fornisce una co- pia all’altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione e il documento di posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al

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documento di posizione presentati dall’altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all’altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica; c) il collegio arbitrale sceglie quale propria decisione una delle proposte di ri- soluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascu- na questione e a ciascuna questione preliminare, e non è tenuto a includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il col- legio arbitrale presenta la sua decisione per scritto alle autorità competenti degli Stati contraenti. La decisione arbitrale non ha valore di precedente. 20. Prima dell’inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consu- lenti si impegnino per scritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informa- zione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura di amichevole composizione ai sensi dell’arti- colo 25, nonché la procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno. 21. In una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale degli Stati contraenti, sono a carico degli Stati contraenti secon- do modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti. In assenza di tale accordo, ciascuno Stato contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da esso designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali. 22. Qualsiasi questione non risolta relativa a un caso di procedura di amichevole

composizione altrimenti inclusa nell’ambito della procedura arbitrale prevista nel presente articolo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura di amichevole composizione. 23. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all’arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura di amichevole composizione instaurata ai sensi di altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti.»

Art. VII Il seguente articolo 27A (Diritto ai benefici) è aggiunto al capitolo VI (Disposizioni speciali) della convenzione:

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«Art. 27A Diritto ai benefici Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circo- stanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indiretta- mente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale benefi- cio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.»

Art. VIII

1. Il numero 4 del Protocollo della convenzione è abrogato.

2. Il seguente numero 4A è aggiunto al Protocollo della convenzione:

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25A della convenzione, un caso non può essere sottoposto ad arbitrato se: a) nel caso dell’Irlanda: (i) è connesso con atti passibili di pena commessi intenzionalmente dal contribuente o da una persona a esso associata (oppure una persona che agisce per conto del contribuente o della persona a esso associata) con- formemente alla «Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997», (ii) rientra nel campo d’applicazione delle disposizioni antiabuso del diritto interno irlandese contenute nella «Section 811 and Section 811A Taxes Consolidation Act 1997»; b) nel caso della Svizzera: (i) è connesso a frode, negligenza grave od omissione volontaria, (ii) è oggetto di elusione fiscale ai sensi della definizione data dalla giuri- sprudenza del Tribunale federale.»

Art. IX 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

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b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data. 3. Nonostante le disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 2 le modifiche previ- ste agli articoli II, III, V, VI e VIII del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Dublino, il 13 giugno 2019, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dell’Irlanda: Louis-José Touron Michael D’Arcy

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