AS 2020 4675
AS 2020 4675
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2.5 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato secondo la versione qui annessa.
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’appendice.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 814.81
2020-2594 4675
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020
Appendice (n. I) Allegato 2.5 (art. 3)
Prodotti fitosanitari
N. 4
4 Esportazione
4.1 Divieto
È vietata l’esportazione o il trasferimento delle sostanze e dei preparati seguenti che contengono tali sostanze da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese: Sostanza Numero/i CAS rilevante/i
Atrazina 1912-24-9 Diafentiuron 80060-09-9 Metidation 950-37-8 Paraquat 4685-14-7 e i suoi sali, compresi: ‒ paraquat-dicloruro 1910-42-5, 75365-73-0 ‒ paraquat-dimetilsolfato 2074-50-2 Profenofos 41198-08-7
4.2 Autorizzazione d’esportazione
4.2.1 Obbligo di autorizzazione
Chi intende esportare le sostanze seguenti e i preparati che contengono tali sostanze o chi intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un’autorizzazione dell’UFAM: Sostanza Numero/i CAS rilevante/i
1,3-dicloropropene 542-75-6 Acefato 30560-19-1 Acetoclor 34256-82-1 Alletrina 584-79-2 Ametrina 834-12-8 Amitraz 33089-61-1
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020
Sostanza Numero/i CAS rilevante/i
Antrachinone 84-65-1 Arsenico e composti dell’arsenico 7440-38-2 e altri Bendiocarb 22781-23-3 Bensulide 741-58-2 Bensultap 17606-31-4 Bioalletrina 584-79-2 Bioresmetrina 28434-01-7 Bis(triclorometil)solfone 3064-70-8 Bitertanolo 55179-31-2 Bromacil 314-40-9 Butafenacil 134605-64-4 Butraline 33629-47-9 Butilato 2008-41-5 Cadusafos 95465-99-9 Carbaril 63-25-2 Carbendazim 10605-21-7 Carbosulfan 55285-14-8 Clorfenvinfos 470-90-6 Cloropicrin 76-06-2 Clortal-dimetile 1861-32-1 Cloruro di colina 67-48-1 Cinidon-etile 142891-20-1 Cianammide 420-04-2 Cianazina 21725-46-2 Cibutrina 28159-98-0 Ciflutrin 68359-37-5 Ciexatin 13121-70-5 Diazinone 333-41-5 Diclobenil 1194-65-6 Diclorvos 62-73-7 Dicloran 99-30-9 Dicrotofos 141-66-2 Dimetenammide 87674-68-8
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020
Sostanza Numero/i CAS rilevante/i
Diniconazolo-M 83657-18-5 Dinocap 131-72-6 Dinoterb 1420-07-1 Etion 563-12-2 Etossichina 91-53-2 Fenarimol 60168-88-9 Fenbutatin ossido 13356-08-6 Fenitrotione 122-14-5 Fenpropatrin 39515-41-8 Fention 55-38-9 Fentin idrossido 76-87-9 Fentin acetato 900-95-8 Fenvalerate 51630-58-1 Flurenol 467-69-6 Flusilazolo 85509-19-9 Furatiocarb 65907-30-4 Guazatina 108173-90-6 Esaconazolo 79983-71-4 Idrametilnon 67485-29-4 Ioxynil 1689-83-4 Isoproturon 34123-59-6 Malation 121-75-5 Metabenztiazuron 18691-97-9 Metoxuron 19937-59-8 Mevinfos 7786-34-7 Monolinuron 1746-81-2 Nabam 142-59-6 Naled 300-76-5 Novaluron 116714-46-6 Ometoato 1113-02-6 Oxadiargil 39807-15-3 Ossidemeton-metile 301-12-2 Pebulato 1114-71-2
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020
Sostanza Numero/i CAS rilevante/i
Permetrina 52645-53-1 Fosalone 2310-17-0 Procimidone 32809-16-8 Prometrina 7287-19-6 Propaclor 1918-16-7 Propanil 709-98-8 Propargite 2312-35-8 Propazina 139-40-2 Profam 122-42-9 Propoxur 114-26-1 Resmetrin 10453-86-8 Rotenone 83-79-4 Siduron 1982-49-6 Simazina 122-34-9 Temefos 3383-96-8 Terbacil 5902-51-2 Terbufos 13071-79-9 Terbutrina 886-50-0 Tetraclorvinfos 22248-79-9 Tetradifon 116-29-0 Tetrametrina 7696-12-0 Tiociclam idrogenossalato 31895-22-4 Tiodicarb 59669-26-0 Tiometon 640-15-3 Tolilfluanide 731-27-1 Triadimefon 43121-43-3 Triasulfuron 82097-50-5 Tridemorf 24602-86-6 Trifluralin 1582-09-8 Vamidotion 2275-23-2 Vinclozolin 50471-44-8 Zineb 12122-67-7
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020
4.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata se il richiedente presenta una doman- da completa secondo il numero 4.2.3.
2 Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte2 della Convenzione di
Rotterdam del 10 settembre 19983 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio inter- nazionale (Convenzione di Rotterdam), l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se il richiedente ha presentato all’UFAM un’attestazione dell’assenso del Paese di importazione. 3 Se l’esportazione è destinata a un Paese che è Parte della Convenzione di Rotter- dam, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se l’UFAM dispone dell’assenso del Paese di importazione.
4.2.3 Domanda
Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni: a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo degli importatori esteri, suddivisi per Paese destinata- rio; c. il nome della sostanza di cui al numero 4.2.1, del preparato o dei preparati contenenti tale sostanza e, se del caso, il nome e i tenori della sostanza nei preparati; d. la quantità annua in chilogrammi della sostanza o dei preparati prevista per l’esportazione, suddivisa per importatore e Paese destinatario; e. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all’eliminazione senza danni e ad altre misure cautelati- ve, quali le misure relative all’esposizione e alla diminuzione delle emissio- ni; f. le indicazioni sulle utilizzazioni previste; g. la scheda o le schede di dati di sicurezza di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici; h. se del caso, una certificazione secondo il numero 4.2.2 capoverso 2.
2 L’elenco può essere ordinato a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna oppure consultato gratuitamente sul sito Internet www.pic.int > Countries > Status of ratifications. 3 RS 0.916.21 4 RS 813.11
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020
4.2.4 Decisione
1 L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti richiesti.
2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi e scade di volta in volta al termine dell’anno civile; è munita di un numero specifico per Paese.
4.2.5 Obblighi al momento dell’esportazione
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane deve indicare nella dichiarazione doganale: a. che l’esportazione della sostanza di cui al numero 4.2.1 o dei preparati che contengono tale sostanza è soggetta ad autorizzazione conformemente al presente allegato; b. il numero specifico per Paese dell’autorizzazione d’esportazione. 2 Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il presente allegato. 3 In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare in un inventario il numero specifico per Paese dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate. 4 Per l’etichetta e la messa a disposizione della scheda di dati di sicurezza si applica- no le disposizioni di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 20046.
5 RS 631.0 6 RS 814.82
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2020
Appendice (n. II)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza PIC del 10 novembre 20047 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 I prodotti chimici secondo l’allegato 1 sono esentati dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo l’allegato 2.5 numero 4.2.1 dell’ordinanza del 18 maggio 20058 sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici.
Appendice 1 Le iscrizioni relative alle sostanze atrazina, diafentiuron, metidation, paraquat e profenofos sono stralciate.
7 RS 814.82 8 RS 814.81