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AS 2020 4683

Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Ordinanza 21 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

Modifica del 21 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 21 del 14 ottobre 20201 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:

Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all’anno.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 831.108

2020-2260 4683

Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG. O 21 RU 2020

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