AS 2020 4683
Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG
Ordinanza 21 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
Modifica del 21 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 21 del 14 ottobre 20201 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:
Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all’anno.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 831.108
2020-2260 4683
Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG. O 21 RU 2020
4684