AS 2020 4697
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 21 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:
Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 2: Indennità in caso di maternità e di paternità Sezione 1: Inizio ed estinzione del diritto all’indennità
Art. 23 Inizio del diritto (art. 16c e 16j cpv. 2 LIPG)
1 Il diritto all’indennità sussiste se il neonato è in grado di vivere.
2 La madre ha inoltre diritto all’indennità se la gravidanza è durata almeno 23 setti- mane.
Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Proroga del diritto all’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato (art. 16c cpv. 2 LIPG)
1 L’inizio del diritto all’indennità di maternità è prorogato se:
a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
1 RS 834.11
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Indennità di perdita di guadagno. O RU 2020
Art. 25 Estinzione del diritto all’indennità di maternità (art. 16d LIPG)
Il diritto all’indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione.
Art. 26, rubrica e frase introduttiva Computo dei periodi d’assicurazione all’estero (art. 16b cpv. 1 lett. a e 16i cpv. 1 lett. b LIPG)
Per determinare la durata minima del periodo d’assicurazione secondo l’articolo 16b capoverso 1 lettera a o 16i capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei perio- di di assoggettamento all’assicurazione obbligatoria della madre o del padre avente diritto in uno Stato:
Art. 28, rubrica e frase introduttiva Computo dei periodi di attività lucrativa all’estero (art. 16b cpv. 1 lett. b e 16i cpv. 1 lett. c LIPG)
Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’arti- colo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi di esercizio di un’attività lucrativa della madre o del padre avente diritto in uno Stato:
Art. 28a Computo dei periodi di servizio (art. 16b cpv. 1 lett. b e 16i cpv. 1 lett. c LIPG)
Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’arti- colo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali la persona avente diritto ha prestato servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG.
Art. 29, rubrica e cpv. 2 Madri e padri disoccupati (art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG) 2 Il padre che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all’articolo 16i capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all’indennità se: a. fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; o b. il giorno della nascita del figlio presta servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG e quel giorno adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione.
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Art. 30 Madri e padri incapaci al lavoro (art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)
Le madri e i padri che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono le condi- zioni di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all’indennità se: a. fino alla nascita del figlio hanno beneficiato di un’indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’assicurazione sociale o da un’assicurazione privata oppure di indennità giornaliere dell’assicura- zione per l’invalidità; o b. al momento della nascita del figlio, pur avendo già perso il diritto a percepi- re il salario, hanno un rapporto di lavoro ancora valido.
Art. 31, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché 2 e 3 Indennità per lavoratrici o lavoratori salariati (art. 16e e 16l LIPG) 1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o il padre non ha percepito o ha percepi- to solo parzialmente un salario a causa di: e. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
2 L’indennità della madre e quella del padre sono calcolate separatamente.
3 Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.
Art. 32 Indennità per lavoratrici e lavoratori indipendenti (art. 16e e 16l LIPG)
Alle madri e ai padri che esercitano un’attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 7 capoverso 1.
Art. 33 Indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente (art. 16e e 16l LIPG)
L’indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un’attività lucra- tiva dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrati- va dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli artico- li 7 capoverso 1 e 31.
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Art. 34 Cassa di compensazione competente (art. 17–19 LIPG)
1 Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:
a. per le madri tenute a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto; b. per i padri tenuti a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione com- petente per la riscossione dei contributi l’ultimo giorno di congedo di pater- nità fruito; c. per le madri e i padri domiciliati all’estero, che non sono più obbligatoria- mente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.
2 L’articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
Art. 34a Attestati (art. 17–19 LIPG) 1 Per le madri e i padri che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego. 2 Per le madri e i padri che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l’ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell’impiego. 3 Il datore di lavoro presso il quale il padre è impiegato durante il congedo di pater- nità o la cassa di disoccupazione del padre attesta la fruizione dei giorni di congedo.
Art. 35 cpv. 2–5 2 L’indennità per la madre è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a
200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto.
3 L’indennità per il padre è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l’estin- zione del diritto secondo l’articolo 16j capoverso 3 LIPG.
4 È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure
all’articolo 20 capoverso 2 LAVS2. 5 Per il versamento dell’indennità si applica per analogia l’articolo 21 capoversi 3 e 4.
2 RS 831.10
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Art. 36 Contributi (art. 27 LIPG) 1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS3, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 600 17 400 0,269 17 400 21 400 0,275 21 400 23 800 0,281 23 800 26 200 0,287 26 200 28 600 0,293 28 600 31 000 0,299 31 000 33 400 0,312 33 400 35 800 0,324 35 800 38 200 0,336 38 200 40 600 0,349 40 600 43 000 0,361 43 000 45 400 0,373 45 400 47 800 0,392 47 800 50 200 0,410 50 200 52 600 0,429 52 600 55 000 0,448 55 000 57 400 0,466
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 24 a 1200 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 831.101
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