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AS 2020 4733

Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2

Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (OSTP)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 giugno 20201 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. e, nonché 4 2 Mediante l’utilizzazione di un’interfaccia verso il sistema operativo del telefono cellulare, l’app SwissCovid adempie le seguenti funzioni: e. se riscontra che almeno uno dei codici di identificazione memorizzati local- mente è stato generato con una delle chiavi private dell’elenco e se sono soddisfatte le condizioni di prossimità di cui all’allegato numero 1, l’app SwissCovid invia l’informazione; la distanza della prossimità è stimata in base alla potenza del segnale ricevuto.

4 Abrogato

Art. 6 cpv. 1, 2 primo periodo e 3 secondo periodo 1 Se un’infezione è confermata, un servizio autorizzato può, con il consenso della persona infetta, richiedere un codice di attivazione unico e limitato nel tempo al sistema di gestione dei codici; a tale scopo, trasmette a quest’ultimo la data in cui si sono manifestati i primi sintomi o, se la persona infetta non presenta sintomi, la data in cui è stato effettuato il test. 2 Il servizio autorizzato comunica il codice di attivazione alla persona infetta. ...

3 ... Dalla data registrata sottrae il numero di giorni secondo l’allegato numero 2. ...

1 RS 818.101.25

2020-3492 4733

Sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2. O RU 2020

Art. 7 cpv. 1 lett. b

1 L’informazione include:

b. l’indicazione dei giorni in cui lo è stato;

Art. 8a Modalità di accesso al sistema di gestione dei codici L’accesso al sistema di gestione dei codici può avvenire mediante: a. uno specialista del servizio autorizzato attraverso il front end; oppure b. un’interfaccia tra il sistema di gestione dei codici e un sistema del servizio autorizzato.

Art. 9, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. e–h Accesso al sistema di gestione dei codici attraverso il front end 1 Possono richiedere il codice di attivazione attraverso il front end le seguenti perso- ne che agiscono per conto del servizio autorizzato interessato: e. i collaboratori di studi medici; f. i collaboratori dei laboratori titolari di un’autorizzazione secondo l’arti- colo 16 LEp; g. i collaboratori delle strutture di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202; h. i collaboratori della linea telefonica di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c.

Art. 9a Accesso al sistema di gestione dei codici attraverso l’interfaccia L’UFSP consente ai servizi autorizzati secondo l’articolo 9 capoverso 1 di collegare il loro sistema a quello di gestione dei codici attraverso l’interfaccia, purché il siste- ma in questione garantisca un livello di sicurezza adeguato.

Art. 16a Aggiornamento dell’allegato Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) aggiorna l’allegato alla presente ordinan- za secondo lo stato attuale della scienza.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

2 RS 818.101.24

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Sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2. O RU 2020

III L’ordinanza del 29 aprile 20153 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 93 cpv. 1 lett. abis 1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti persone hanno accesso al sistema «dichiarazioni»: abis. mediante procedura di richiamo, limitatamente alle dichiarazioni concernenti il coronavirus SARS-CoV-2 e al solo scopo di generare il codice di attiva- zione: i collaboratori della linea telefonica di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 24 giugno 20204 sul sistema di tracciamento del- la prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2;

IV

1 La presente ordinanza entra in vigore il 19 novembre 2020 alle ore 00.005.

2 L’articolo 93 capoverso 1 lettera abis dell’ordinanza sulle epidemie (cifra III) si applica fino al 30 giugno 2022.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 818.101.1 4 RS 818.101.25 5 Pubblicazione urgente del 18 novembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2. O RU 2020

Allegato (art. 5 cpv. 2 lett. e e 6 cpv. 3)

Condizioni di prossimità epidemiologiche e periodo rilevante

1. Condizioni di prossimità epidemiologiche

Le condizioni di prossimità epidemiologiche sono soddisfatte se: a. vi è stata una prossimità fisica di 1,5 metri o meno con il telefono cellulare di almeno un partecipante infetto; b. la somma della durata di tutte le prossimità secondo la lettera a raggiunge o supera i 15 minuti in una giornata.

2. Inizio del periodo rilevante sotto il profilo epidemiologico

Numero di giorni da sottrarre: due.

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