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Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)
Modifica del 30 ottobre 2020
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul persona- le federale è modificata come segue:
Art. 3 lett. a Nella presente ordinanza si intende per: a. impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE asse- gnati a una delle carriere di cui all’articolo 2, personale specializzato e im- piegati soggetti all’obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d’impiego all’estero o in un posto di lavoro alla Centrale;
Art. 6 lett. b, frase introduttiva e n. 4, nonché d In merito al trasferimento di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento decide: b. il capo del Dipartimento per:
4. i capi degli uffici di cooperazione della DSC (rappresentanza all’estero
della categoria I2 secondo l’allegato 4 parte 1); d. Abrogata
Art. 15 cpv. 4 4 Le candidature che, entro il termine previsto per la loro presentazione, non rispet- tano tutte le condizioni per un’assunzione nelle carriere (art. 13 cpv. 1 lett. b–d e 2,
1 RS 172.220.111.343.3
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art. 14 e art. 15 cpv. 1–3 e 7) sono respinte nell’ambito di una preselezione ammini- strativa.
Art. 16 cpv. 3 3 La formazione comprende moduli teorici e moduli pratici. I moduli pratici possono svolgersi, in base al profilo e alle esigenze formative dei candidati, sia alla Centrale sia nella rete esterna.
Titolo dopo l’art. 21 Sezione 5: Condizioni generali di assunzione come personale specializzato
Art. 21a La persona assunta come personale specializzato deve: a. essere incensurata; b. avere la cittadinanza svizzera; c. dichiararsi disposta ad adempiere l’obbligo di trasferimento.
Art. 68, rubrica e cpv. 3 Rimborso di spese di candidati esterni e di partecipanti a concorsi di ammissione (art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers) 3 Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall’articolo 44 O-OPers e dall’articolo 66 della presente ordinanza.
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 71a Impieghi come jolly 1 Sono considerati impieghi come jolly gli impieghi degli impiegati del DFAE che, secondo il contratto di lavoro, svolgono la funzione di «jolly» e vengono impiegati all’estero come una soluzione temporanea alle carenze di personale nelle rappresen- tanze all’estero. 2 Ai jolly spetta per ogni mese di impiego un’indennità conformemente agli artico- li 80 e 87. 3 Per determinare l’entità dell’indennità di cui al capoverso 2 vengono considerati i minori costi dovuti all’esenzione fiscale degli impiegati all’estero (art. 112 e 113). Ciò non si applica se gli impiegati dimostrano di essere contribuenti in Svizzera e di versare le imposte cantonali e comunali sul reddito percepito nel quadro di un im- piego come jolly.
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Art. 87 cpv. 1 1 Le spese supplementari per la gestione dell’economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario.
Art. 106 cpv. 4 lett. c
4 Alla DR spettano in questo ambito i compiti seguenti:
c. determinazione a quale delle classi di funzione 3–6 possono essere assegnati, al massimo, gli impiegati.
Art. 107 cpv. 2 2 Il diritto all’importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di 90 giorni dal luogo d’impiego.
Art. 121 cpv. 3 3 Per la riduzione e la restituzione del supplemento si applica per analogia l’arti- colo 107.
Titolo dopo l’art. 122 Sezione 2a: Misure di sostegno generali (art. 114 cpv. 3 OPers)
Art. 122a Il DFAE può, con contributi agli impiegati, cofinanziare misure volte a migliorare la situazione personale delle persone di accompagnamento nell’ambito dei trasferimen- ti, in particolare per rafforzare la loro qualificazione professionale o per ampliare le loro competenze linguistiche.
Art. 123 cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 130 Contributi alle spese di formazione in Svizzera 1 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell’impiego all’estero. 2 I contributi di cui al capoverso 1 sono versati soltanto a partire dall’ingresso del figlio nel livello secondario. 3 Eccezionalmente i contributi di cui al capoverso 1 possono essere versati anche per le spese di formazione nel livello primario se il livello d’istruzione e le esigenze scolastiche dei figli lo richiedono.
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Art. 161e Disposizione transitoria della modifica del 30 ottobre 2020 I contributi alle spese di formazione in Svizzera che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 ottobre sono stati concessi agli impiegati secondo l’arti- colo 130 del diritto anteriore possono essere accordati secondo il diritto anteriore fino al prossimo trasferimento all’estero, al massimo tuttavia fino al 31 luglio 2023.
II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
30 ottobre 2020 Dipartimento federale degli affari esteri: Ignazio Cassis
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Allegato 3 (art. 60)
Congedo pagato all’estero Motivo Più precisamente Diritto a Osservazioni
1 Decessi Decesso del coniuge, 3 giorni Per impiegati il cui luogo
del convivente, di un genito- di servizio è all’estero re o di un figlio la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.
2 Malattia o Per le prime cure e Fino a Per impiegati il cui luogo
infortunio l’organizzazione delle cure 3 giorni di servizio è all’estero di un mem- successive di un membro per ogni la durata del congedo può bro della della famiglia o di una evento essere aumentata, in casi famiglia o persona motivati, di al massimo di una di accompagnamento colpiti quattro giorni. persona di da una malattia o vittime accompa- di un infortunio gnamento
3 Famiglie Disbrigo di affari inderoga- Fino a
mono- bili (ad es. accompagnamen- 5 giorni parentali to dei figli dal medico, per anno con luogo a scuola, ecc.) civile di servizio all’estero
4 Trasloco
con cam- biamento del luogo di servizio all’interno dello stesso Paese (trasferi- mento in Svizzera o all’estero)
4.1 Sistemazione degli affari 2 giorni
personali e preparazione della partenza per il nuovo luogo di servizio
4.2 Ricerca di un nuovo alloggio Fino a
3 giorni
4.3 Sopralluogo dell’abitazione Fino a
di servizio assegnata 1 giorno
4.4 Trasloco in un’abitazione o 1 giorno
in una camera ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferimento
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Motivo Più precisamente Diritto a Osservazioni
4.5 Trasloco in un’abitazione o 2 giorni
in una camera non ammobi- liate se il trasloco avviene entro due anni
5 Trasloco
in occasion e del trasfe- rimento in un altro Paese
5.1 Sistemazione degli affari Fino a
personali e preparazione 3 giorni della partenza
5.2 Ricerca di un nuovo alloggio Fino a
3 giorni
5.3 Sopralluogo dell’abitazione Fino a
di servizio assegnata 1 giorno
5.4 Trasloco in un’abitazione o in 1 giorno
una camera ammobiliate
5.5 Trasloco in un’abitazione o 3 giorni
in una camera non ammobi- liate
5.6 Deposito e ritiro dei mobili Fino a
ed effetti traslocati in Sviz- 2 giorni zera
6 Partecipa- Per la Per impiegati il cui luogo
zione durata della di servizio è all’estero a procedure procedura la durata del congedo può di ammis- di ammis- essere aumentata, in casi sione sione motivati, di al massimo due giorni.
7 Trasferi- Viaggio di trasferimento Da 1 a Impiegati che si servono
mento con con l’auto 3 giorni dell’auto per il trasferi- l’auto mento.
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