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AS 2020 4809

Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)

Modifica del 28 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 20171 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali è modificata come segue:

Art. 2 Opzioni (art. 3 cpv. 2 LSRPP)

Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 23 dicembre 20192 consentono a uno Stato o a un territorio di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre delle medesime opzioni.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

28 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 654.11 2 Le Linee Guida dell’OCSE possono essere scaricate gratuitamente dal sito Internet dell’AFC all’indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell’OCSE.

2019-2313 4809

Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese RU 2020 di gruppi di imprese multinazionali. O