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AS 2020 4907

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera (con all.)

Traduzione

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera

Concluso il 28 settembre 2020 Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati, riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19231 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale); tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale; per disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure della politica agricola svizzera, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principio 1 Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle mi- sure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali volte ad assicurare condizioni di concorrenza paragonabili nello spazio economico comune Svizzera-Liechtenstein. 2 La partecipazione del Liechtenstein concerne le misure nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli nonché dell’allevamento, e inoltre le spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel settore del miglioramento delle basi di produzione. 3 Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel quadro della regolamentazione del mercato.

RS 0.916.051.41 1 RS 0.631.112.514

2020-2625 4907

Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno RU 2020 del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. Acc. con il Liechtenstein

Capitolo secondo Partecipazione del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera

Art. 2 Base legale La base legale per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechten- steinensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi svizzeri riportati nell’appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Landesgesetz- blatt» (Gazzetta ufficiale). L’appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 3 Partecipazione finanziaria del Liechtenstein 1 Le misure eseguite dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente e le corrispondenti voci di bilancio nonché le misure eseguite e finanziate dal Liechtenstein stesso risultano dall’allegato 1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente Accordo. 2 Il genere e l’ammontare delle partecipazioni finanziarie del Liechtenstein sono dis- ciplinati nei capitoli 3 (Spese), 4 (Proventi) e 5 (Calcolo delle quote) nonché nell’al- legato 1.

Art. 4 Equiparazione Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.

Art. 5 Svolgimento dal profilo amministrativo Per lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particola- re il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri, i processi concernenti la presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi e il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi nonché la tratta- zione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechten- steinensi, si applicano i seguenti principi: a) le competenze sono sancite nell’allegato 2; b) le autorità competenti e i servizi incaricati si accordano reciprocamente l’ac- cesso ai dati, sempre che ciò sia indispensabile all’esecuzione del presente Accordo; c) le decisioni delle autorità svizzere emanate sulla base del presente Accordo e delle disposizioni legali svizzere applicabili conformemente all’appendice di quest’ultimo sono riconosciute ed eseguite nel Liechtenstein; d) l’autorità liechtensteinense competente è previamente informata dei previsti atti d’ufficio di autorità svizzere sul territorio liechtensteinense risultanti in

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conformità della legislazione agricola applicabile con il presente Accordo. Essa è presente quando vengono compiuti questi atti d’ufficio.

Art. 6 Applicabilità della legge svizzera sull’agricoltura 1 Riguardo alla partecipazione del Liechtenstein alle misure di cui all’allegato 1, la legge federale sull’agricoltura2 è applicabile nei limiti fissati nell’appendice. 2 L’articolo 166 capoverso 2 della legge federale sull’agricoltura non è applicabile, sempre che le autorità liechtensteinensi adottino proprie misure equivalenti. L’Uffi- cio dell’ambiente liechtensteinense adotta misure amministrative in virtù dell’arti- colo 169 della suddetta legge, sempre che il Liechtenstein non abbia proprie prescri- zioni equivalenti.

Art. 7 Proprie misure del Liechtenstein 1 La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure sup- plementari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali, a condizione che il Liechtenstein consulti preventivamente la Svizzera e che le misure siano decise con l’accordo di entrambe le Parti contraenti, sulla base di un esame della loro necessità e di eventuali distorsioni della concorrenza.

2 Il Liechtenstein è libero di determinare la propria quantità di latte.

Capitolo terzo Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinate spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Art. 8 Equiparazione Riguardo all’accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nelle voci di bilancio riportate nell’allegato 1, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni pubbliche liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministrazioni pubbliche svizzere.

Art. 9 Base di calcolo 1 La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dalle spese delle misure elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1. 2 A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

2 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr); RS 910.1.

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Capitolo quarto Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinati proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Art. 10 Base di calcolo 1 La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dai proventi per le misure elencate nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1. 2 A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile. 3 È esclusa dal presente Accordo la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali, che è disciplinata in un accordo separato.

Capitolo quinto: Calcolo delle quote e modalità di pagamento

Art. 11 Calcolo delle quote in caso di partecipazione effettiva 1 Il calcolo effettivo si applica se è misurabile l’ammontare delle spese o dei pro- venti della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechten- stein. 2 Le tabelle 1 e 3 dell’allegato 1 elencano le misure per cui è applicabile il calcolo effettivo.

Art. 12 Calcolo delle quote in caso di partecipazione forfettaria 1 Il calcolo forfettario si applica se non è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechten- stein. 2 La base per il calcolo forfettario è costituita dalle spese e dai proventi della Sviz- zera per le misure elencate nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato 1. 3 La quota che incombe al Liechtenstein corrisponde alla proporzione tra il numero dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi. 4 La quota che incombe al Liechtenstein è moltiplicata per i tassi di partecipazione di cui all’allegato 1. Questi sono stati definiti tenendo conto delle diverse condizioni nei due Paesi. 5 Il numero degli abitanti è rilevato annualmente sulla base della popolazione resi- dente media dell’anno precedente.

Art. 13 Somma forfettaria per le spese amministrative 1 In relazione con l’attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una som- ma forfettaria annua per le spese amministrative, la quale è definita nell’allegato 1.

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2 L’ammontare della somma forfettaria è verificato periodicamente, di norma ogni

quattro anni, dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio dell’ambiente liech- tensteinense e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 14 Modalità di pagamento Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno suc- cessivo.

Capitolo sesto: Modifica ed evoluzione

Art. 15 Modifica dell’appendice L’appendice può essere modificata di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agri- coltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confer- mata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 16 Modifica dell’allegato 1 L’allegato 1 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agri- coltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confer- mata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 17 Modifica dell’allegato 2 L’allegato 2 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agri- coltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confer- mata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 18 Consultazioni 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura informa l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinen- se al più presto, tuttavia non più tardi della procedura di consultazione in Svizzera, delle modifiche e dei complementi previsti alla legislazione agricola svizzera deter- minanti ai fini del presente Accordo e alle voci di bilancio svizzere determinanti ai fini del presente Accordo. 2 L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense informa tempestivamente l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura sugli sviluppi della politica agricola nel Liechtenstein che sono determinanti ai fini del presente Accordo.

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Capitolo settimo: Evoluzione della politica agricola

Art. 19 Partecipazione del Liechtenstein Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure di sostegno del mercato e dei prezzi, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali, della politica agricola svizzera. Nel quadro dell’evoluzione di quest’ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l’entità di un’even- tuale partecipazione liechtensteinense.

Art. 20 Scambio d’informazioni In relazione con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intrattengo- no uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi previste, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali.

Capitolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 21 Denuncia Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.

Art. 22 Entrata in vigore 1 Il presente Accordo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020, con riserva della conclusione dei procedimenti di diritto interno del Liechtenstein necessari alla sua entrata in vigore. Il Principato del Liechtenstein notifica per via diplomatica alla Confederazione svizzera la conclusione dei procedimenti. 2 Con la sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l’Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.

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Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Christian Hofer Doris Frick

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Allegato 1

Il presente allegato elenca le misure attuate dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente nonché le misure attuate e finanziate dal Liechtenstein stesso.

1. Misure che attua la Svizzera

Tabella 1: Spese, partecipazione secondo il calcolo effettivo Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech- tenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agri- coltura comunica gli importi.

Voce di bilancio Misura

Allevamento del bestiame Allevamento del bestiame; misure

3632002000 Libro genealogico

(tutte le razze riconosciute)

3632002020 Esami funzionali

3632002300 Conservazione delle razze svizzere

Economia lattiera Amministrazione latte; misure

3119509410 Amministrazione Aiuti per il latte

Sostegno del prezzo del latte; misure

3632003100 Supplemento per il latte trasformato

in formaggio

3632003200 Supplemento per il foraggiamento

senza insilati

Produzione animale Aiuti per la produzione animale Produzione animale; misure

3632004100 Aiuti all’interno del Paese

per il bestiame da macello e la carne

3632004100 Aiuti per le uova indigene

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Tabella 2: Spese, partecipazione secondo il calcolo forfettario Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech- tenstein è calcolata secondo l’articolo 12.

Voce di bilancio Misura Tasso di partecipazione in percentuale

Produzione animale Organizzazione privata; misure

3119509600 Classificazione neutrale della 100

qualità; determinazione del peso di macellazione / CP Proviande

Consulenza Consulenza; misure

3632001100 Consulenza 25

Protezione dei vegetali Protezione dei vegetali; prestazioni di terzi

3610001000 Indennità a organizzazioni pri- 100

vate per controlli e certificazioni Protezione dei vegetali; infrastruttura

3112009010 Manutenzione dell’infrastruttura 100

Protezione dei vegetali Protezione dei vegetali; esercizio

3112009020 Spese d’esercizio Protezione 100

dei vegetali Protezione dei vegetali; altre spese; percentuale – Vari conti Percentuale 10 Protezione dei vegetali; misure di lotta

3632001300 Misure di lotta 25

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Promozione dello smercio Promozione dello smercio; misure

3632003000 Promozione della qualità e dello 25

smercio

Valorizzazione della frutta Valorizzazione della frutta; misure

3632005510 Assicurazione della qualità 6

3632005530 Valorizzazione della frutta 6

Tabella 3: Proventi, partecipazione secondo il calcolo effettivo Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech- tenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricol- tura comunica gli importi.

Voce di bilancio Misura

Nessuna

Tabella 4: Proventi, partecipazione secondo il calcolo forfettario Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liech- tenstein è calcolata secondo l’articolo 12.

Voce di bilancio Misura Tasso di partecipazione in percentuale

Nessuna

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2. Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia

Tabella 5: Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia Le misure elencate nella tabella seguente sono attuate e finanziate integralmente dal Liechtenstein stesso.

Voce di bilancio liechtensteinense Misura

Supplementi vincolati a un prodotto3 Supplemento per il latte commerciale

805.366.00.01 Supplemento per il latte commerciale

Supplemento per i cereali

805.366.00.02 Supplemento per i cereali

3. Somma forfettaria per le spese amministrative

La somma forfettaria annuale che il Liechtenstein è tenuto a versare in relazione all’esecuzione del presente Accordo ammonta a CHF 40 000 a partire dall’anno civile 2020. La prossima verifica della somma forfettaria da parte delle competenti autorità svizzere e del Liechtenstein avrà luogo nell’anno civile 2022.

3 Dal 2021; nel 2020 i supplementi per il latte commerciale e per i cereali sono

contabilizzati sul conto 805.367.00 «Indennità mercato agricolo comune con la Svizzera».

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Allegato 2

1. Rilevamento dei documenti e dei dati necessari e loro trasmissione

L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense acquisisce i documenti e i dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e li trasmette all’Ufficio federale dell’agricoltura.

2. Presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi

Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati devono essere presentate al servizio d’amministrazione conformemente agli articoli 3 e 4a OSL4. Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per il latte commerciale devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtenstei- nense. Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per i cereali devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense entro i termini di cui all’articolo 24 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.

3. Pagamento di contributi ai richiedenti liechtensteinensi

Il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi può essere effet- tuato dall’Ufficio federale dell’agricoltura o dall’Ufficio dell’ambiente liechtenstei- nense: – l’Ufficio federale dell’agricoltura effettua il pagamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati (art. 5 OSL); – l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supple- mento per il latte commerciale (analogamente all’art. 5 OSL); – l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supple- mento per i cereali (analogamente all’art. 11 OCSC5 ) entro i termini di cui all’articolo 26 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.

4 Ordinanza svizzera sul sostegno del prezzo del latte del 25 giugno 2008; RS 916.350.2 5 Ordinanza svizzera sui contributi per singole colture del 23 ottobre 2013; RS 910.17

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