AS 2020 4969
Legge federale sul contratto d'assicurazione
Legge federale sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)
Modifica del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20171, decreta:
I La legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Titoli prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Conclusione del contratto
Art. 2a Diritto di revoca 1 Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
2 Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in
cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.
3 Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all’as-
sicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ul- timo giorno del termine.
4 Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone,
le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.
2017-0901 4969
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
5 Fintantoché, nonostante la revoca, il terzo leso può fare valere in
buona fede pretese nei confronti dell’assicuratore, lo stipulante deve il premio e l’assicuratore non può opporre al terzo leso l’inefficacia del contratto.
Art. 2b Effetti 1 La revoca rende inefficace sin dall’inizio la proposta di conclusione della revoca del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, dev’essere restituito il valore al momento della revoca.
2 Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
3 Lo stipulante non deve all’assicuratore nessun’altra indennità. Ove
l’equità lo richieda, lo stipulante deve rifondere in tutto o in parte al- l’assicuratore le spese per gli accertamenti particolari da questo svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.
Titolo prima dell’art 3 Sezione 2: Obblighi d’informare
Art. 3, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, f, h–j, nonché 3
1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore
deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi: b. l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicura- zione, ovvero se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni; f. i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali ti- pologie di costi legate al riscatto di un’assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto; h. il diritto di revoca secondo l’articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca; i. il termine di presentazione dell’avviso di sinistro di cui all’ar- ticolo 38 capoverso 1; j. la validità temporale della protezione assicurativa, in partico- lare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l’estinzione del contratto.
3 Il datore di lavoro che conclude un’assicurazione collettiva di perso-
ne per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o
4970
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
in un’altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essen- ziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicu- ratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.
Art. 3a Violazione 1 Se l’assicuratore ha violato l’obbligo d’informare di cui all’arti- dell’obbligo d’informare colo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all’assicuratore.
2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipu-
lante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle infor- mazioni di cui all’articolo 3, ma al più tardi due anni dopo la violazio- ne dell’obbligo.
Art. 4, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 Dichiarazioni 1 Il proponente deve dichiarare all’assicuratore, sulla scorta di un que- obbligatorie a. In genere stionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia
formulato domande precise, non equivoche.
Art. 5, titoli marginali b e c, nonché cpv. 2 b. In caso di rappresentanza c. Nell’assicura- 2 Nel caso dell’assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i zione di terzi fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.
Art. 6 cpv. 1, primo periodo, nonché 2 e 3
1 Se nel rispondere alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1 chi
era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. ...
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1,
l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato
4971
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’as- sicuratore ha diritto a restituzione.
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 3: Contenuto e obbligatorietà del contratto
Art. 9 Copertura 1 Perché un assicuratore sia tenuto a fornire la prestazione in caso di provvisoria copertura provvisoria, è sufficiente che i rischi assicurati e l’esten- sione della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. L’obbligo d’informare dell’assicuratore si riduce di conseguenza.
2 Un premio è dovuto per quanto sia convenuto o usuale.
3 Se non è limitata nel tempo, la copertura provvisoria può essere
disdetta in ogni tempo con un preavviso di quattordici giorni. Essa cessa comunque al momento della conclusione del contratto definitivo con l’assicuratore in questione o con un altro assicuratore.
4 L’assicuratore deve confermare per scritto la copertura provvisoria.
Art. 10 Assicurazione 1 Il contratto può esplicare effetti a una data anteriore alla sua conclu- con effetto retroattivo sione se sussiste un interesse assicurabile.
2 L’assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulan-
te o l’assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.
Art. 11 Polizza 1 L’assicuratore rilascia allo stipulante una polizza che stabilisce i a. Contenuto diritti e gli obblighi delle parti.
2 L’assicuratore deve rilasciare allo stipulante che ne faccia richiesta
una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l’assicurazione è stata conclusa.
Art. 12 Abrogato
Art. 16 Oggetto 1 L’assicurazione ha per oggetto un interesse assicurabile dello stipu- dell’assicura- zione lante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L’assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al
4972
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi).
2 Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia concluso l’assicu-
razione per conto proprio.
3 Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi, l’assicuratore può
opporre loro tutte le eccezioni opponibili allo stipulante.
Art. 17 e 18 Abrogati
Titolo prima dell’art. 19 Sezione 4: Premio
Art. 19, titolo marginale, nonché cpv. 2 Scadenza 2 Abrogato
Art. 20, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 Obbligo 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto della diffida. Conseguenze concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in della mora un’altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il paga- mento entro quattordici giorni dall’invio della diffida.
2 Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere
comunicata oralmente.
Art. 21, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 Rapporto 1 e 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese contrattuale dopo la mora Art. 22 e 23 Abrogati
Art. 24, titolo marginale, nonché cpv. 2 Divisibilità 2 Concerne soltanto il testo tedesco del premio
4973
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
Titolo prima dell’art. 28 Sezione 5: Modifica del contratto
Art. 28 cpv. 2
2 L’aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modifi-
cazione di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l’estensione basandosi sulle risposte alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1.
Art. 28a Diminuzione 1 In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può del rischio recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, o esigere una riduzione del premio.
2 Se l’assicuratore respinge la domanda di riduzione del premio o lo
stipulante non è d’accordo con la riduzione offerta, quest’ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro quat- tro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta dell’as- sicuratore.
3 La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui
l’assicuratore riceve la comunicazione di cui al capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 35a Sezione 6: Estinzione del contratto
Art. 35a Recesso 1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si ordinario può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preav- viso di tre mesi.
2 Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto
prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.
3 L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.
4 Nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie
(art. 2 cpv. 2 della legge del 26 settembre 20143 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge). Nell’assicurazione collettiva d’in-
3 RS 832.12
4974
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
dennità giornaliera tali diritti possono essere esercitati da entrambe le parti.
Art. 35b Recesso 1 Per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, si può straordinario recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.
2 Si considera grave motivo segnatamente:
a. una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto; b. ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fe- de, di esigere la continuazione del contratto da parte del rece- dente.
Art. 35c Casi 1 Sono nulle le disposizioni contrattuali che permettono all’as- d’assicurazione pendenti sicuratore di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici esistenti a seguito di malattia o infortunio, se il contratto è sciolto in seguito al verificarsi del sinistro.
2 In caso di cambiamento di assicurazione, è fatta salva la prosecuzio-
ne dell’assicurazione da parte di un altro assicuratore, che assuma gli obblighi di prestazione di cui al capoverso 1 quanto alla loro durata o alla loro entità.
Art. 36 cpv. 1 e 2
1 Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se
l’assicuratore che è parte al contratto non dispone dell’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa prescritta dalla legge del 17 dicem- bre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) o tale autorizza- zione gli è stata revocata.
2 Abrogato
Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2
1 ... È fatto salvo l’articolo 55 LSA5.
2 Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capo-
verso 3.
4 RS 961.01 5 RS 961.01
4975
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
Titolo prima dell’art. 38 Sezione 7: Verificarsi del sinistro
Art. 38a Obbligo di 1 In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per salvataggio scemare il danno. Quando non vi sia pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all’assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
2 Se l’avente diritto ha mancato a quest’obbligo in modo inescusabile,
l’assicuratore può limitare l’indennità all’importo cui si troverebbe ridotta qualora l’obbligo fosse stato adempiuto.
Art. 38b Divieto di 1 Prima che il danno sia valutato, l’avente diritto non deve senza il cambiamento consenso dell’assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cam- biamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, sempre che il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall’interesse pubbli- co.
2 Se l’avente diritto contravviene a quest’obbligo con intenzione
fraudolenta, l’assicuratore non è vincolato al contratto.
Art. 38c Spese per 1 L’assicuratore è tenuto a rimborsare all’avente diritto le spese delle scemare il danno misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per sce- mare il danno (art. 38a cpv. 1), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all’indennità eccedano l’importo della somma assicurata.
2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento
l’assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.
Art. 41a Versamento 1 Se l’assicuratore contesta il suo obbligo di prestazione, scaduto il di acconti termine di cui all’articolo 41 capoverso 1 l’avente diritto può esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell’importo non contestato.
2 La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assi-
curativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.
4976
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
Titolo prima dell’art. 43 Sezione 8: Altre disposizioni
Art. 44 cpv. 1
1 Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del
contratto o della presente legge, l’assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo in Svizzera e a portarlo a conoscenza dello stipu- lante e dell’avente diritto che gli abbia notificato le sue ragioni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 45, titolo marginale, e cpv. 1 Violazione 1 Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o del contratto l’avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quan- do: a. risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa; o b. lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcu- na influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni dovute dall’assicuratore.
Art. 46 cpv. 1, primo periodo, e 3
1 Fatto salvo il capoverso 3, i crediti derivanti dal contratto di assicu-
razione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. ...
3 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.
Art. 46a Fallimento 1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’ammi- dello stipulante nistrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l’articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto.
2 Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di beni impi-
gnorabili secondo l’articolo 92 della legge federale dell’11 aprile
18896 sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa falli-
mentare.
6 RS 281.1
4977
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
Art. 46b Cumulo di 1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e assicurazioni per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne senza indugio conoscenza, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a ogni assicuratore.
2 Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a
conoscenza dell’esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere da questo contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.
3 Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o
ha concluso più assicurazioni nell’intento di procurarsi con esse un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto.
4 Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.
Art. 46c Responsabilità 1 In caso di cumulo di assicurazioni, ogni assicuratore risponde del in caso di cumulo di danno nella proporzione esistente fra la somma da esso assicurata e assicurazioni l’importo totale delle somme assicurate.
2 Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori
rispondono, fatto salvo l’articolo 38c capoverso 2, per la quota che incombe all’assicuratore insolvibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all’avente diritto contro l’assicura- tore insolvibile passa agli assicuratori che hanno pagato l’indennità.
3 Accaduto il sinistro, l’avente diritto non può risolvere o modificare
nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori.
Titoli prima dell’art. 48 Capitolo 2: Disposizioni speciali Sezione 1: Assicurazione di cose
Art. 48, 49 e 50 cpv. 2 Abrogati
4978
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
Art. 51a Somma assicu- 1 Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge rata; obbligo di risarcimento (art. 38c), l’assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza nella sottoassi- curazione della somma assicurata.
2 Ex art. 69 cpv. 2
Art. 52 e 53 Abrogati
Art. 54 cpv. 2 e 3, primo periodo
2 Entro 30 giorni dal trapasso di proprietà il nuovo proprietario può
rifiutare il trasferimento del contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
3 L’assicuratore può recedere dal contratto, per scritto o in un’altra
forma che consenta la prova per testo, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’identità del nuovo proprietario. ...
Art. 55 Abrogato
Art. 58 Ex art. 67
Titolo prima dell’art. 59 Sezione 2: Assicurazione per la responsabilità civile
Art. 59 Assicurazione 1 Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della per la respon- sabilità civile responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l’as- a. Estensione sicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l’esercizio nonché agli altri lavoratori.
2 L’assicurazione copre sia le pretese di risarcimento dei danneggiati
sia i diritti di regresso di terzi.
3 Nell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non è
possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente.
4979
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
Art. 60 cpv. 1bis e 3 1bis Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credi- to diretto nei confronti dell’assicuratore, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’as- sicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.
3 Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la re-
sponsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l’in- dicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa.
Art. 61–72 Abrogati
Titolo prima dell’art. 73 Sezione 3: Assicurazione sulla vita
Art. 73 cpv. 1
1 Il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di somma fissa
non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessio- ne e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la conse- gna della polizza nonché la notifica per scritto all’assicuratore.
Art. 75, 87 e 88 Abrogati
Art. 89 Assicurazione Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal sulla vita; estinzione contratto dopo un anno per scritto o in un’altra forma che consenta la anticipata prova per testo.
Art. 89a Abrogato
Art. 90 Trasformazione 1 Se l’assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può e riscatto a. In genere esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un’assi- curazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo.
4980
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
2 Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto,
l’assicuratore versa il valore di riscatto allo stipulante.
3 Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso
di estinzione totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valo- re di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.
Art. 95 Diritto di pegno Se l’avente diritto ha costituito in pegno a favore dell’assicuratore il dell’assicuratore; liquidazione diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l’as- sicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell’assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sotto com- minatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.
Titolo prima dell’articolo 95a Sezione 4: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie
Art. 95a Assicurazione Ex art. 87 collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario
Art. 95b Ex art. 88
Titolo prima dell’articolo 95c Sezione 5: Coordinamento
Art. 95c Diritto di 1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono regresso dell’assicuratore cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni.
2 L’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da
esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.
3 Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a
colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assi- curato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che:
4981
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
a. convivono con lui; b. hanno con lui un rapporto di lavoro; c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.
Art. 96 Esclusione Nell’assicurazione di somma fissa i diritti verso terzi spettanti per del diritto di regresso effetto del sinistro all’avente diritto non passano all’assicuratore. dell’assicuratore
Titolo prima dell’art. 97 Capitolo 3: Disposizioni imperative
Art. 97 Disposizioni Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere mo- inderogabili dificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 13, 24, 35b, 35c, 41 capoverso 2, 46a, 46b capoversi 1 e 2, 46c capoverso 1, 47, 51, 58 capoverso 4, 60, 73, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.
Art. 98 Disposizioni Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere mo- che non possono essere modificate dificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell’avente a danno dello stipulante diritto: articoli 1–3a, 6, 9, 11, 14 capoverso 4, 15, 20, 21, 28, 28a, o dell’avente 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 35a, 38c capoverso 2, 39 capoverso 2 diritto numero 2 secondo periodo, 41a, 42 capoversi 1–3, 44–46, 54, 56, 57, 59, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 89, 90–95a, 95b capoverso 1, 95c capoverso 3 e 96.
Art. 98a Eccezioni 1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano:
a. alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o com- merciali, e alle assicurazioni trasporti; b. alle assicurazioni con stipulanti professionisti.
2 Sono considerati stipulanti professionisti:
a. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza pro- fessionale;
4982
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre
19347 sulle banche e la legge del 23 giugno 20068 sugli inve-
stimenti collettivi; c. le imprese di assicurazione secondo la LSA9; d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equi- valente a quella delle persone di cui alle lettere a–c; e. gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi; f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei ri- schi; g. le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti:
1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
2. importo netto del volume d’affari di 40 milioni di franchi,
3. capitale proprio di 2 milioni di franchi.
3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allesti-
to un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo.
4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti
ai sensi del capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 100 Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 101a–102 e 103 cpv. 1 Abrogati
Art. 104 Disposizione Ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del transitoria della modifica del 19 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: 19 giugno 2020 a. le prescrizioni di forma; b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.
7 RS 952.0 8 RS 951.31 9 RS 961.01
4983
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
II Il Codice delle obbligazioni10 è modificato come segue:
Art. 40a cpv. 2 e 2bis 2 Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 201811 sui servizi finanziari. 2bis Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile
190812 sul contratto d’assicurazione.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
l’8 ottobre 2020.13
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.14
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
10 RS 220 11 RS 950.1 12 RS 221.229.1 13 FF 2020 5071 14 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 novembre 2020.
4984
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
4985
Legge sul contratto d’assicurazione RU 2020
4986