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AS 2020 4987

Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF

Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF

Modifica del 4 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20141 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 35a capoverso 5, 35b e 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre

19912 sui PF,

Art. 2b Abrogato

Inserire prima del capitolo 5 Capitolo 4a: Utilizzazione da parte di terzi di fondi di proprietà della Confederazione (art. 34bbis e 35b legge sui PF)

Art. 33a Modalità 1 Se i PF e gli istituti di ricerca trasferiscono a terzi l’utilizzazione di fondi di pro- prietà della Confederazione nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti e obiettivi strategici, non si ha un trasferimento dell’utilizzazione ai sensi dell’articolo 34bbis della legge sui PF. 2 Si ha invece un trasferimento dell’utilizzazione ai sensi dell’articolo 34bbis della legge sui PF se:

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Finanze e contabilità nel settore dei PF. O RU 2020

a. i PF e gli istituti di ricerca trasferiscono a terzi l’utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione al di fuori dell’adempimento dei propri com- piti e obiettivi strategici; b. i PF e gli istituti di ricerca trasferiscono a terzi per uso temporaneo fondi di proprietà della Confederazione di cui non necessitano più.

Art. 33b Utilizzazione da parte di terzi nell’ambito dell’adempimento dei compiti e degli obiettivi strategici dei PF e degli istituti di ricerca 1 Si ha utilizzazione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 33a capoverso 1 se tale utilizzazione: a. serve direttamente o contribuisce all’adempimento dei compiti dei PF e degli istituti di ricerca; e b. è necessaria per raggiungere gli obiettivi strategici dei PF e degli istituti di ricerca. 2 L’utilizzazione ai sensi dell’articolo 33a capoverso 1 è in particolare l’utilizza- zione di fondi da parte di terzi per i seguenti scopi: a. formazione e formazione continua in ambito scientifico o tecnico in collabo- razione con terzi; b. ricerca e uso dei risultati della ricerca in ambito scientifico o tecnico in col- laborazione con terzi; c. sostegno ai processi operativi.

Art. 33c Trasferimento dell’utilizzazione al di fuori dell’adempimento dei compiti e degli obiettivi strategici 1 Al di fuori dell’adempimento dei propri compiti e obiettivi strategici, i PF e gli istituti di ricerca possono trasferire a terzi l’utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione alle condizioni seguenti: a. il trasferimento è limitato a 12 anni al massimo; il termine inizia a decorrere con l’assegnazione dei fondi di proprietà della Confederazione alla categoria del trasferimento dell’utilizzazione secondo il presente articolo; b. nei 12 anni successivi i fondi di proprietà della Confederazione oggetto di un trasferimento dell’utilizzazione sono ridestinati a uso proprio o a un’utiliz- zazione secondo l’articolo 33a capoverso 1 conformemente alla strategia di sviluppo territoriale dei PF e degli istituti di ricerca.

2 Previa approvazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

(UFCL), il Consiglio dei PF può prorogare adeguatamente il termine di cui al capo- verso 1 per i fondi di proprietà della Confederazione che fungono da riserva fondia- ria e immobiliare strategica.

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Art. 33d Trasferimento a terzi per uso temporaneo fino alla vendita I fondi di proprietà della Confederazione di cui i PF e gli istituti di ricerca non necessitano più né per uso proprio né per un’utilizzazione secondo l’articolo 33b o 33c sono venduti conformemente all’ordinanza del 5 dicembre 20083 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione. Fino al completamento della vendi- ta possono essere trasferiti a terzi per uso temporaneo.

Art. 33e Ricavi dall’utilizzazione da parte di terzi 1 I PF e gli istituti di ricerca non sono tenuti a cedere alla Confederazione i ricavi realizzati nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti e obiettivi strategici attraverso l’utilizzazione da parte di terzi di fondi di proprietà della Confederazione (art. 33b). 2 Il 90 per cento dei ricavi netti derivanti dal trasferimento dell’utilizzazione secondo gli articoli 33c e 33d è versato alla Cassa federale.

Art. 33f Verifica delle attribuzioni e utilizzazioni, rapporto e preventivazione dei ricavi 1 Il Consiglio dei PF verifica e documenta periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, l’attribuzione e l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione e ne riferisce alla Confederazione in un rapporto. 2 Il Consiglio dei PF iscrive e motiva nel preventivo i previsti ricavi derivanti dal trasferimento dell’utilizzazione secondo gli articoli 33c e 33d.

Art. 40b Disposizione transitoria della modifica del 4 novembre 2020 1 I contratti di diritto di superficie esistenti all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 rimangono in essere e non devono essere adeguati secondo quanto previsto negli articoli 33b–33d. 2 Ai contratti di diritto di superficie della durata di al massimo 30 anni che sono modificati durante il loro periodo di validità il disciplinamento di cui agli arti- coli 33b–33d si applica a partire dal momento della modifica. Dopo la scadenza dei contratti gli articoli 33b–33d si applicano in ogni caso. 3 I contratti di diritto di superficie esistenti di durata superiore a 30 anni possono essere modificati durante il loro periodo di validità, previa approvazione dell’UFCL, purché la modifica sia nell’interesse della Confederazione. Dopo la scadenza dei contratti i fondi devono essere utilizzati per uso proprio o secondo l’articolo 33b oppure venduti secondo l’articolo 33d.

3 RS 172.010.21

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

4 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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